11 La colpa lieve e la colpa grave
Come già anticipato nel capitolo relativo
all'inquadramento giuridico, la colpa lieve e la colpa grave rilevano soprattutto in
riferimento all'applicabilità dell'art. 2236 cod. civ. alla responsabilità professionale
del medico.
I concetti qui in esame risultano pertanto intimamente
connessi con quanto affermato in tema di diligenza professionale come criterio di
responsabilità e con l'individuazione del c.d. standard di riferimento per la valutazione
di adeguatezza e diligenza nella prestazione. Infatti, secondo un principio ormai
consolidato anche nell'elaborazione giurisprudenziale[1], l'area della responsabilità per colpa lieve risulta ormai
molto estesa, giacché la tendenza restrittiva, manifestatasi nei confronti dell'area di
applicazione dell'art. 2236 cod. civ., è andata sempre più acuendosi, prima con
l'esclusione dell'applicabilità ai casi d'imprudenza e incuria, poi con l'estendersi del
patrimonio di conoscenze richieste al professionista medio.
Infatti si configura la responsabilità professionale
del medico anche per colpa lieve, in applicazione dell'art. 1176, II c. cod. civ., quando
il professionista medesimo non abbia posto in essere una prestazione
<<diligente>> per fronteggiare un caso ordinario, ossia quando si sia trovato
a prestare la propria opera non per risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, ma
dovendo esercitare la sua professione al cospetto di casi ordinari per affrontare i quali
si ritiene necessario, nonché doveroso ed adeguato, il bagaglio tecnico del
professionista medio appartenente al medesimo settore[2].
Peraltro, come già anticipato, la responsabilità del
professionista sarà, per così dire, relegata alla colpa grave solo qualora il medesimo abbia
incontratodovuto affrontare, nell'esercizio della propria professione, problemi tecnici di
speciale difficoltà e per imperizia abbia cagionato il danno.
Non, si badi bene, per incuria o imprudenza,
ritenendosi tali condotte degne delle valutazioni più severe e rigorose.
A questo proposito risulta chiaro come non sarebbe
apparso congruo ammettere una limitazione di responsabilità, proprio al cospetto di
problemi tecnici di speciale difficoltà, in relazione a comportamenti, quali l'incuria e
l'imprudenza, che tanto meno risultano tollerabili quanto più l'impegno diligente e
l'attenzione del professionista debbono essere richiamati dall'emersione di un caso non
ordinario.
Concludendo, una valutazione più cauta della
responsabilità in concomitanza con problemi di speciale difficoltà altro non è che un
correttivo di agevole comprensione, che entra in gioco quando anche la più diligente
delle prestazioni trova ostacoli di ordine tecnico tali da travalicare le conoscenze
attinenti allo standard professionale di riferimento. E' la colpa lieve guardata
attraverso l'opportuno filtro della ricorrenza dei problemi tecnici di speciale
difficoltà[3].
A titolo esemplificativo è stata ritenuta sussistente
la colpa grave[4] in capo ai sanitari, medici dipendenti
di un ente
ospedaliero, in quanto, nell'attività di assistenza al
parto, hanno scelto <<una metodologia in presenza di
dati obiettivi
che ne imponevano l'esclusione>>; e ancora quando il medico curante, fattosi sostituire per un
certo periodo
da un altro medico, <<in assenza di tenuta di uno schedario degli assistiti,
non abbia
informato[5] il sostituto di
una grave
ed accertata intolleranza ad un determinato farmaco da parte di un paziente (nella specie il medico sostituto, non
avvisato dell'intolleranza, prescrisse ad una paziente il farmaco "Voltaren" rispetto al quale la stessa
aveva già
dato segni di allergia e
la cui assunzione ne provoco' la morte per
"shock" anafilattico)>>; infine quando l'odontoiatra[6], <<in presenza di problemi
tecnici di speciale difficoltà, abbia praticato un
intervento chirurgico in sito diverso da quello su cui si sarebbe dovuto svolgere e senza tenere conto
di un preesistente stato di
invalidità del paziente>>.
Avv. Nicola Todeschini
www.studiolegaletodeschini.it
membro dello Studio Legale
Consumerlaw
[1] Cass. civ.
sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845 <<La responsabilità del professionista per i
danni causati nell'esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento,
tra i quali quello della diligenza che va a
sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che in rapporto alla professione
di medico-chirurgo implica scrupolosa attenzione
ed adeguata preparazione professionale. Ne consegue che il
professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed
inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione
di un intervento operatorio o di una terapia
medica, mentre
risponde solo se versa in
colpa grave quante volte il caso affidatogli sia di particolare complessità
o perche' non ancora sperimentato o studiato a sufficienza, o perche'
non ancora dibattuto con riferimento ai
metodi terapeutici da eseguire>>. Com. Montevarchi c. Usl n. 20/A Montevarchi, in Giust. civ. Mass., 1995, 1517.
[2] La S.C. ha ribadito il principio
con riguardo all'omesso accertamento, da parte
dei medici
militari, delle conseguenze neurologiche
- nella specie di carattere epilettico - patite da un soldato a seguito di trauma
cranico per lo scoppio fortuito di una bomba e rivelatesi poi letali). Cass. civ., sez.
III, 22 febbraio 1988 n. 1847, Maggio c. Amministrazione difesa, in Giust. civ. Mass., 1988, fasc. 2.
[3] Sul punto cfr.
G. CATTANEO, op. cit., 79.
[4] Cass. civ.
sez. I, 5 dicembre 1995, n. 12505, Com. Fermo
c. Usl n. 21 Fermo e altro, in Foro it., 1996,
I, 2494, nota (LENOCI); in Danno e resp., 1996,
195 nota (LAZARI).
[5] Corte appello
Bologna, 14 dicembre 1993, Borelli, in Giur.
merito, 1994, 677 nota (IADECOLA).
[6] Cass. civ.
sez. III, 2 luglio 1991 n. 7262, Failoni c.
Negri e altro, in Foro it. 1992, I, 803.