15 La responsabilità per fatto degli ausiliari
Quando ci si accinge ad affrontare i problemi sorgenti
dai rapporti tra debitore e ausiliari nell'esecuzione di un rapporto obbligatorio,
l'interrogativo di fondo al quale dare una risposta è se e chi risponda dei danni
provocati dagli ausiliari medesimi[1]. L'art. 1228
cod. civ.[2] risolve il dilemma, disponendo che
il debitore risponde anche dei fatti dolosi o colposi commessi dai terzi dell'opera dei
quali si avvalga nell'adempimento dell'obbligazione.
Appare pertanto subito chiaro il presupposto
fondamentale di tale responsabilità : la circostanza che si tratti di fatti posti in
essere dall'ausiliario su incarico del debitore, nell'esecuzione del rapporto
obbligatorio, e che configurino un inadempimento dell'obbligazione che il debitore è
tenuto ad adempiere.
Il fondamento di tale impostazione, emanazione del
principio generale dell'imputazione giuridica al debitore del fatto dell'ausiliario,
si trova, secondo Bianca, nell'affermazione di un
esigenza: che il creditore possa fare affidamento sulla responsabilità originaria del
debitore che si avvalga di terzi nell'adempimento dell'obbligazione.
Quindi, i fatti ai quali fa riferimento l'articolo in
esame, debbono comportare un'impossibilità -anche temporanea- della prestazione, che può
incidere anche sui momenti relativi ai c.d. oneri preparatori, ovvero arrecare un danno ai
beni del creditore[3], violando così la diligenza
richiesta nell'adempimento.
La pertinenza del danno che dovesse prodursi in capo
al creditore, rispetto al rapporto obbligatorio sussistente, è descritta da un ventaglio
di possibili rapporti sui quali l'esistenza dell'obbligazione produce i propri effetti,
nell'ottica del comportamento improntato alla cautela e alla diligenza che il debitore
deve tenere per non danneggiare in alcun modo i beni del creditore. Al di fuori di questa
sfera potrebbe tutt'al più sussistere responsabilità extracontrattuale dell'ausiliario
nei confronti del creditore.
Merita di essere brevemente analizzata anche la
responsabilità dell'ausiliario, caratterizzata, come detto nell'art. 1228 cod. civ., da
dolo e/o colpa. I criteri di valutazione della responsabilità dell'ausiliario, fatte
salve le premesse sulla riconducibilità delle conseguenze al debitore originario, poco
sopra accennate, non possono che dipendere dagli stessi criteri in base ai quali viene
valutata la diligente prestazione del debitore; sembrerebbe infatti fuori luogo valutare
la diligenza richiesta dall'ausiliario diversamente da quanto non si faccia per la
diligenza richiesta, nell'adempimento dell'obbligazione, al debitore. Risulta pertanto
consequenziale valutare il comportamento dell'ausiliario del prestatore d'opera
professionale sulla scorta delle valutazioni precedentemente condotte in materia di
responsabilità contrattuale e di diligenza necessaria nell'adempimento, che non sarà
semplicemente quella del buon padre di famiglia ma quella specifica, espressa dallo
standard medio di riferimento rappresentato dalla categoria di appartenenza.
Se invero il debitore sia in questo caso un medico, e
se è vero che a questi è richiesta la diligenza "del buon medico di famiglia e/o
specialista", la medesima diligenza sarà pretesa a
buon diritto dall'ausiliario
del quale il medico stesso si serva nell'adempiere alla propria prestazione. Una soluzione
diversa graverebbe sull'auspicabile esigenza di uniformità e certezza delle
responsabilità in gioco, non sembrando altrimenti sostenibile alla luce delle premesse
illustrate.
Certo è che la
suddetta responsabilità dell'ausiliario è da leggersi in rapporto a quella del debitore,
nel senso che sul debitore grava anche l'onere di verificare la rispondenza dell'attività
dell'ausiliario alla diligenza richiesta, nonché la pronta attivazione, ogni qualvolta
dovesse risultare necessario operare la tempestiva sostituzione dell'ausiliario che non
ottemperasse ai propri doveri. Pertanto non potrebbe certo essere invocata la ricorrenza del caso fortuito -liberatoria di responsabilità-
al cospetto della sopravvenuta ed imprevista inidoneità dell'ausiliario alla prestazione
dei propri compiti, qualora si potesse dimostrare la prevedibilità di tale emergenza. Non
merita più che un accenno l'eventualità che il medico conosca l'imperizia
dell'ausiliario e che, ciò non di meno, se ne serva, conseguendone l'ovvia
responsabilità del primo, secondo lo schema esposto.
Tornando ad un
esame più letterale del disposto legislativo, si può notare altresì come la norma
indichi nella sussistenza di un incarico, conferito dal debitore (per es. il medico)
all'ausiliario (per es. altro collega), un altro presupposto fondamentale per la
sussistenza della fattispecie, non potendo ricollegarsi al debitore una responsabilità
che dipenda da atti compiuti dall'ausiliario senza averne ricevuto incarico, e pertanto
nella insussistenza di un rapporto nel quale il debitore <<si vale dell'opera di
terzi>>.
Avv. Nicola Todeschini
www.studiolegaletodeschini.it
membro dello Studio Legale
Consumerlaw
[1] C. MASSIMO
BIANCA, Inadempimento delle obbligazioni, in Comm. del Cod. Civ. Scialoja e Branca, art. 1228,
Bologna-Roma, 1993, 375 e segg.
[2] Art. 1228. - Responsabilità per fatto degli ausiliari
Salva diversa
volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale
dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
[3] C. MASSIMO
BIANCA, Op. cit., 382 e segg.