2 Obbligazioni di mezzi e di risultato : una distinzione
in crisi ?
Secondo una
distinzione tradizionale e ancora seguita in dottrina, non senza dissensi, e in
giurisprudenza, la prestazione del medico, salve eccezioni[1] che si vedranno in seguito,
appartiene, essendone anzi uno dei più rilevanti esempi, alla categoria delle
obbligazioni c.d. di mezzi, per distinguerle da quelle di risultato,
avendo ad oggetto le prime "solo" un comportamento professionalmente adeguato,
le seconde il risultato stesso che il creditore ha diritto di conseguire.
Argomentando
in tale direzione, l'obbligazione del medico sarebbe pertanto quella di porre in essere un
comportamento professionalmente adeguato, espressione della diligenza che lo standard[2] medio di riferimento richiede, non
essendo al contrario tenuto a far conseguire un risultato consistente nella guarigione,
giacché solo in parte legata causalmente alla prestazione che gli viene richiesta.
La distinzione
comporta non scarse conseguenze sulla disciplina delle rispettive categorie, essendo in
gioco la ripartizione dell'onere della prova, nonché l'applicabilità delle regole in
materia di responsabilità debitoria.
In aderenza a
quanto affermato dai fautori della distinzione tradizionale, infatti, la rigida regola di
responsabilità fissata nell'art. 1218 cod. civ.[3]
per il caso d'inadempimento, varrebbe soltanto per le obbligazioni <<di
risultato>>, mentre per quelle <<di mezzi>> varrebbe il principio della
diligenza[4].
Dal punto di
vista dell'onere della prova, invece, si assisterebbe, nel caso delle obbligazioni di mezzi, all'individuazione
dell'onere in
capo al
creditore, dovendosi al contrario individuarlo in capo al debitore in quelle di risultato.
Ai nostri
fini ne conseguirebbe che, essendo generalmente inquadrata l'obbligazione del medico tra
quelle di mezzi, l'onere della prova[5]
graverebbe sul paziente.
Sulla scorta
di tale impostazione, la giurisprudenza ha formulato spesso giudizi assolutamente aderenti
a tali premesse dando credito alla
distinzione in oggetto[6].
In dottrina[7] peraltro si è sentita l'esigenza
di argomentare diversamente: tra gli altri Rescigno[8]
affronta criticamente la distinzione tra obbligazione <<di mezzi>> e
obbligazione <<di risultato>>, così come tradizionalmente inquadrata dalla
dottrina, osservando che l'art. 1176 cod. civ.[9],
riguardante la diligenza nell'adempimento, e l'art. 1218 cod. civ., sulla responsabilità del debitore per
l'inadempimento, sono poste a regolamentare tutte le obbligazioni, e non sono suscettibili
di applicazione distinta a seconda della tipologia di obbligazioni in discorso: applicabilità del severo art. 1218 solo per le
obbligazioni di risultato, valendo il principio della diligenza per le altre.
La soluzione
a tale incongruità viene vista dallo stesso Autore in una diversa individuazione delle
categorie in oggetto, che preveda semmai il profilarsi di una tipologia di obbligazioni
nelle quali la diligenza, <<oltre che la misura per valutare l'esattezza
dell'adempimento, costituisce ed esaurisce l'oggetto stesso dell'obbligazione>>. In
conclusione il comportamento negligente integrerebbe già, di per sé solo, gli estremi
dell'inadempimento, senza doversi attendere il proseguimento della prestazione (nel nostro
caso il felice esito, ad esempio, di un intervento chirurgico).
È altresì
apprezzabile il tentativo di superamento della tradizionale distinzione, nel momento in
cui si rifletta, con Bianca[10], sull'inopportunità di ritenere
esistenti categorie di obbligazioni che non tendano ad un risultato, ove, al contrario, in
tutte le obbligazioni si individua un risultato inteso come momento finale o conclusivo
della prestazione che lo caratterizza[11].
Nel nostro
caso, quello della professione medica, il risultato sarebbe per l'appunto, a titolo
esemplificativo, l'operazione chirurgica esattamente eseguita, la corretta diagnosi della
patologia in atto o la diligente prescrizione di una terapia adeguata.
Tale
impostazione della distinzione, o il suo superamento definitivo, avrebbe anche l'effetto
di contrastare, giova ribadirlo, una delle conseguenze che si volevano trarre dalla
tradizionale tesi distintiva, ovverosia che, nel caso delle prestazioni <<di
risultato>>, il valore della diligenza quale strumento di determinazione del
contenuto della prestazione, non avrebbe trovato spazio; al contrario si è sostenuto poco
sopra la validità di tale apporto, a prescindere dall'inquadramento della prestazione
nell'una o nell'altra categoria, e sulla scorta di tale interpretazione sembra corretto
proseguire nel lavoro.
Avv. Nicola
Todeschini
www.studiolegaletodeschini.it
membro dello Studio Legale
Consumerlaw
[1] Tra le quali
vi è certamente quella relativa alla responsabilità del chirurgo estetico, trattata
nell'apposito paragrafo n. 26.
[2] Sul punto si
legga più innanzi il paragrafo "La colpa
professionale e lo standard di riferimento per la valutazione della diligenza".
[3] Art. 1218. - Responsabilità del debitore
Il debitore che non
esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova
che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile.
[4] D. CARUSI, Responsabilità del medico ed obbligazioni di mezzi,
in Rass. Dir. Civ., 1991, 485 e segg.,
specialmente 488 e segg.
[5] Sul punto si
vedano le più approfondite riflessioni contenute nel capitolo relativo alla
responsabilità professionale.
[6] Cfr. Cass., 18
giugno 1975, n. 2439, in Giur. it., 1976, I, 1,
953; Cass., 18 aprile 1978, n. 1845, in Resp. civ.
prev., 1978, 591; Cass., 21 dicembre 1978, n. 6141, in Giur. it., 1979, I, 1, 953.
[7] Di recente si
espresso in senso del tutto aderente all'indirizzo che qui si segue C. CASTRONOVO, Profili della responsabilità medica, in Vita
notarile, n. 3, settembre-dicembre 1997, 1222 e segg.; e ancora A. DI MAJO, Responsabilità contrattuale, Torino, 1997, 56.
[8] P. RESCIGNO, Obbligazioni, in Enc. Dir., XXIX, 1979, 190 e segg.; nonché il
fondamentale contributo di MENGONI L., Obbligazioni
<<di risultato>> e obbligazioni <<di mezzi>>, in Riv. dir. comm., 1954, I.
[9] Art. 1176. - Diligenza nell'adempimento
Nell'adempiere
l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento
delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve
valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
[10] C. M. BIANCA,
Inadempimento delle obbligazioni, in Comm. del Cod. Civ. Scialoja e Branca, art.
1218-1219, Bologna-Roma, 1993, 30 e segg.
[11] In questo
senso sembra anche Cass. civ., sez. II, 21 giugno 1983 n. 4245: <<Sebbene la
prestazione d'opera professionale si risolva
in prestazione di mezzi, e non di
risultato, tuttavia in situazioni involgenti l'impiego di
specifiche e squisite nozioni tecniche il professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da
realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il committente e preponente si
ripromette dall'esatto e corretto adempimento dell'incarico, con la conseguente
valutazione del suo comportamento alla stregua della
diligentia quam in concreto.>> Societa'
Astor c. Societa' reale mutua assicurazioni, in Giust.
civ. Mass., 1983, fasc. 6.