ACCORDO 13 marzo 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli obiettivi e sul programma di formazione continua per l'anno 2003, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. (GU n. 85 del 11-4-2003)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto l'art. 16-bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, che prevede che l'attivita' di formazione continua comprenda l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, per il miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata dal Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che prevede l'istituzione della Commissione nazionale per la formazione continua, cui e' affidato il compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nonche' gli ordini ed i collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di carattere nazionale, con particolare riferimento all'elaborazione, diffusione, e adozione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici; e che dispone inoltre che la suddetta Commissione deve anche definire i crediti formativi, indirizzi per l'organizzazione di programmi, criteri e strumenti di valutazione delle esperienze formative di "Educazione continua in medicina", nonche' i requisiti per l'accreditamento delle societa' scientifiche, soggetti pubblici e privati e verificarne la sussistenza; Rilevato che l'attivita' di formazione continua di che trattasi, rientra nella materia "Tutela della salute" affidata alla potesta' legislativa concorrente delle regioni, secondo le modifiche apportate all'art. 117 della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto l'Accordo sancito da questa Conferenza il 20 dicembre 2001 (repertorio atti n. 1358) tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sugli obiettivi di formazione continua di interesse nazionale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con il quale, al fine di assicurare una leale e produttiva collaborazione nelle materie di comune interesse, soprattutto nella fase di transizione verso la compiuta attuazione del nuovo impianto costituzionale, si convenne, tra l'altro (punto 3), che l'accordo diventasse lo strumento per assumere decisioni relative ad aspetti e criteri sia generali che di carattere prescrittorio del programma ECM; Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro della salute l'11 dicembre 2002; Considerato che, in sede tecnica l'8 gennaio 2003, i rappresentanti regionali hanno avanzato alcune osservazioni e proposte di modifica e che l'esame del provvedimento e' stato rinviato alla successiva riunione del 29 gennaio 2003; che, in tale sede, i rappresentanti regionali hanno presentato una proposta di accordo sui cui contenuti il rappresentante del Ministero della salute si e' riservato una valutazione; Vista la nota del 13 marzo 2003, con la quale il Ministero della salute ha comunicato il proprio avviso favorevole sul testo consegnato dalle Regioni nella riunione tecnica del 29 gennaio 2003, ivi compresa la modifica al punto 7 dello stesso di sostituzione della parola "promosse" con la parola "accreditate"; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'argomento e' stato posto, ancorche' non iscritto, all'ordine del giorno su richiesta dei presidenti delle regioni e che il Ministro della salute ha dichiarato il proprio assenso all'esame nel testo del presente accordo come proposto dalle regioni, ivi compresa la modifica al punto 7 dello stesso di sostituzione della parola "promosse" con la parola "accreditate"; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini sotto indicati:
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Commento: appaiono importanti, per medico di famiglia, gli artt. 7 e 8, in quanto consentono di estendere a tutti la possibilita' di usufruire di iniziative regionali (anche di altre Regioni), e consentono di recuperare eventuali carenze verificatesi nel 2002. Vale la pena ricordare come in alcune regioni (nel Trentino, per es.) siano state attivate, in accordo con importanti portali come Edott e altri, iniziative ECM a distanza per via telematica, finora valide solo per i medici trentini, ora usufruibili in tutta Italia, previa, ovviamente, proroga dell' iniziativa da parte della Regione. DZ]