La
Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rigettato una sentenza della Corte
d’ Appello di Milano, che respingeva la richiesta di riconoscimento del diritto
all’ indennita’ di accompagnamento a un neonato affetto da handica. La Corte
aveva astrattamente stabilito che tale diritto non potesse essere concesso ai
minori di anni tre, in quanto (secondo la Corte) al di sotto di tale eta’ il
bambino non e’ in grado di svolgere funzioni proprie dell’ eta’, ad ha comunque
sempre bisogno dell’ assistenza dei genitori.
La
Cassazione ha invece sottolineato che la situazione d'inabilità (impossibilità
di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua
per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per
l’attribuzione dell'indennità di accompagnamento può configurarsi anche con
riguardo a bambini in tenera età, ancorchè questi, per il solo fatto di essere
tali abbisognino comunque di assistenza. La legge, infatti, riconosce il
diritto anche ai soggetti minorenni, senza porre alcun limite minimo di età. Si
deve ritenere – sottolinea la Suprema Corte - che anche per gli infanti, che
pure, per il solo fatto di essere tali abbisognano comunque di assistenza, può
verificarsi una situazione, determinata dall'inabilità, la quale comporti che
l'assistenza, per le condizioni patologiche in cui versi la persona, assuma
forme e tempi di esplicazione ben diversi da quelli di cui necessita un bambino
sano.
Daniele
Zamperini – Guido Zamperini