Un Decreto complica pesantemente le procedure per l' Invalidita' Civile
E' quasi sfuggito all' attenzione dei piu' il DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n.269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. " (GU n. 229 del 2-10-2003- Suppl. Ordinario n.157) sul quale sono riportate nuove disposizioni in materia di invalidita' civile.
1) L' art Art. 42 di tale Decreto modifica le procedure per il riconoscimento e la revoca dell' invalidita' civile, anche in ambito processuale.
Infatti, stando alle nuove norme, il CTU deve "personalmente" e "a pena di nullita'" preoccuparsi di convocare il consulente del Ministero dell' Economia, indipendentemente dalle convocazioni effettuate in udienza.
Dovra' quindi inviare una comunicazione tramite Raccomandata A/R alla Direzione Provinciale del Tesoro invitando a nominare un consulente tecnico per partecipare alle operazioni e indicando luogo, data e ora dell' inizio delle operazioni di consulenza.
2) Vengono annullate le disposizioni sul ricorso amministrativo avverso i provvedimenti delle Commissioni; la domanda giudiziale va proposta, a pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
3) Viene modificato l' art. 152 del Codice Civile e viene disposto che, qualora il ricorrente perdesse perde la causa, dovra' pagare personalmente le spese della Consulenza Tecnica a meno che non abbia un reddito familiare inferiore al doppio di quello previsto per essere ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato (all' incirca una trentina di milioni di vecchie lire l'anno).
Queste nuove disposizioni porteranno una serie di problemi:
1) Facili disguidi o ritardi nella comunicazione al Ministero da parte del medico, con nullita' delle consulenze effettuate e necessita' di ripeterle, con ulteriore aggravio di costi e soprattutto con dilatazione ulteriore dei tempi processuali.
Sarebbe molto piu' razionale che l' onere della comunicazione venisse affidato all' Avvocatura, presente in udienza all' atto del giuramento del CTU.
2) Il CTU, qualora dia torto al ricorrente, sarà costretto ad esigere da questi il pagamento della consulenza. Per esperienza sappiamo come sia difficile ottenere il pagamento in caso di vincita; e' pressoche' impossibile in caso di perdita della causa. Sara' necessario ricorrere, sempre piu' frequentemente, a strumenti impositivi, come il decreto ingiuntivo o addirittura il pignoramento, con esiti pero' molto aleatori.
La ratio di questa disposizione e' chiara: scoraggiare, annullando la gratuita' del procedimento e ventilando il rischio di dover rifondere le spese di consulenza, le sempre numerose cause infondate o temerarie. Il provvedimento rischia pero' di innescare un meccanismo perverso: e' facile immaginare che, nei casi "borderline", il CTU si trovi inconsciamente incentivato a propendere per il ricorrente, in modo da assicurarsi il pagamento dell' onorario attraverso l' Ente pubblico.
Sarebbe molto piu' razionale (e molto piu' incisivo in termini di risultati) disporre che il pagamento delle CTU avvenga ancora tramite l' Ente pubblico, con riattribuzione delle spese processuali al ricorrente in sede di sentenza.
Fortunatamente il Decreto suddetto deve essere ancora convertito in legge. E' sperabile che vengano apportate le dovute modifiche, altrimenti il risultato potrebbe essere opposto a quanto desiderato.
Daniele Zamperini
Estratto del D.L 30 settembre 2003, n.269
Art. 42 (Disposizioni in materia di invalidita' civile)
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti
l'invalidita' civile, la cecita' civile, il sordomutismo, l'handicap e la
disabilita' ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono
essere notificati anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato,
ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia
presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero....
... (omissis)
Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini
assiste un componente delle Commissioni mediche di verifica indicato
dal Direttore della Direzione Provinciale su richiesta, formulata a pena
di nullita', del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente
competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice
di procedura civile.".
... (omissis)
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di
ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle
procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al
presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di
decadenza, avanti alla competente autorita' giudiziaria entro e non
oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del
provvedimento emanato in sede amministrativa.
4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti
medico-legali effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro -
nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di cui al
comma 1, sono valutate le patologie riscontrate all'atto della
verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di
invalidita' esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di
invalidita' non comporti la conferma del beneficio in godimento e'
disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento
di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica."
... (omissis)
6. Le Commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei
verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilita',
sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti portatori di gravi
menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche
nonche' i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono
esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata
all'accertamento della permanenza della disabilita'. Con decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono
esclusi gli accertamenti di controllo ed e' indicata la
documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle
Commissioni mediche ASL qualora non acquisita agli atti, idonea a
comprovare l'invalidita'".
... (omissis)
12. L'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 152. Nei giudizi
promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la
parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96,
primo comma, del codice di procedura civile, non puo' essere
condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando
risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di
un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima
dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito
stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del
decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113. L'interessato che, con
riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del
giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo
formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle
conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a
che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti
di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2
e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato decreto legislativo
n. 113 del 2002".