I confini legali dell' Omissione di Soccorso.
Non e' colpevole di omissione di Soccorso il medico che, chiamato ad intervenire, non intervenga. Per la configurabilità di tale delitto occorre che sussista un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, con l'oggetto del ritrovamento, onde la mera notizia che taluno sia in pericolo in luogo sottratto alla percezione visiva diretta dell'agente non è di per sé idonea ai fini della prospettabilità del reato (Cassazione penale, sez. V, sent. n. 20480 del 24 maggio 2002).
I FATTI:
Il Dr. S.F. veniva condannato per il reato di omissione di soccorso (art. 593 co. 2 c.p.) perché, dopo essere stato contattato telefonicamente da tale N.M. ed avergli detto di rivolgersi alla guardia medica, incrociando l'autovettura a bordo della quale il paziente stava portandosi appunto a detto servizio e pur sollecitato per un intervento tempestivo ed immediato per il suo stato di malessere, ometteva di prestare l'assistenza occorrente, allontanandosi ed adducendo precedenti e non meglio specificati impegni.
Il medico ricorreva contro la condanna sostenendo che col paziente non c'era stato contatto sensoriale né se ne poteva dedurre una concreta situazione di pericolo, tale da privarlo della capacità di provvedere a se stesso: ed infatti subito dopo la guardia medica ne riscontrò un semplice stato d'ansia.
La Cassazione accoglieva il ricorso:
" Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso occorre che sussista un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, con l'oggetto del ritrovamento, onde la mera notizia che taluno sia in pericolo in luogo sottratto alla percezione visiva diretta dell'agente non è di per sé idonea ai fini della prospettabilità del reato (in termini Cass. 15.10.1987, n. 11670, ced 177072). Nella specie tale contatto sensoriale è mancato non solo, ovviamente, nella conversazione telefonica - ed infatti nessun rimprovero viene mosso in proposito nel capo di imputazione - ma anche nel successivo incrocio per strada delle vetture dell'imputato e del N. Né la semplice richiesta di soccorso, pur reiterata, vale, come erroneamente ritenuto in sentenza, a configurare la situazione di pericolo richiesta per la sussistenza del reato: per accertare la quale - fuori dei casi di presunzione, come la mancanza di segni di vita o di animazione - occorre appunto quel contatto sensoriale che nella specie non si è verificato.
Il fatto ascritto all'imputato - peraltro, non medico curante del denunciante e fuori servizio - può essere valutato al più sotto il profilo della deontologia professionale ma non presenta gli elementi costitutivi del reato contestato".
La Cassazione ha chiarito alcuni aspetti che, in seguito ad alcune vecchie pronunce, tendevano ad ampliare i doveri di intervento del medico nel caso di chiamata urgente.
Sono piuttosto recenti, inoltre, altre sentenze che condannavano i sanitari di guardia per non essersi recati a domicilio di persone che ne avevano richiesta l' opera.
Occorre tuttavia puntualizzare alcuni aspetti: il medico, come ha sottolineato la Cassazione nella sentenza, NON era medico curante di colui che aveva sollecitato la sua opera, e non era ad esso legato da rapporti convenzionali (come quelli che interessano il Medico di Famiglia o il Medico di Continuita' Assistenziale) per cui i rapporti tra i due soggetti avevano solo natura privatistica.
Occorre infatti tener presente che, in generale, il Medico puo' essere interessato a due diversi tipi di obbligo: un "obbligo di soccorso" che riguarda tutti i medici, tenuti a prestare la loro opera nei casi di effettiva necessita', nei limiti delineati dalla sentenza riportata sopra, e un "obbligo contrattuale" derivante dai doveri d' ufficio del medico pubblico o convenzionato.
Nel caso in oggetto non esistevano particolari rapporti contrattuali che potessero configurare l' omissione di atti d' ufficio, reato contestato molto piu' frequentemente rispetto all' omissione di soccorso; l' omissione di soccorso non e' comunque (come stabilito dalla Corte) configurabile in caso di semplice chiamata.
L' omissione di atti di ufficio e' invece la diversa tipologia di reato che e' stata invocata in numerose altre occasioni per i Medici di Famiglia e, soprattutto, per i sanitari della Guardia Medica, provocandone in piu' occasioni, la condanna (ad es., VI sez. Pen. n. 34047, o 10538/2000) in quanto, durante l' orario di servizio, sono tenuti ad obblighi assistenziali piu' stringenti conseguenti agli obblighi al loro particolare ufficio.
Un terzo aspetto di cui tener conto e' quello riguardante la deontologia professionale.
E' infatti da sottolineare come la Cassazione abbia voluto suggerire, in sentenza, la possibilita' di apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del medico stesso, pur non essendo egli colpevole dal punto di vista penale.
Il procedimento disciplinare non e' esente da rischi, anche gravi, in quanto le sanzioni possono incidere pesantemente sull' attivita' professionale del medico, per cui e' opportuno, in ogni caso, tenerne conto.
Daniele Zamperini - O.M. 19738 - Roma- 08/2003
Spec. in Med. Legale, Igiene, Ematologia