Nelle vertenze economiche attinenti al
diritto alla salute la competenza e' del giudice ordinario
La
sentenza riguarda, nello specifico, un paziente che chiedeva alla ASL il
pagamento (con fornitura gratuita) dei farmaci secondo il protocollo Di Bella
(avendone ottenuto in via d' urgenza un ordine giudiziale indirizzato alla ASL
stessa), nonche' il rimborso delle spese gia' sostenute.
Era sorto il problema se tale questione fosse di competenza del giudice
amministrativo (e quindi del TAR) o del giudice ordinario. La Cassazione Civile
( ordinanza n. 13548 del 24/6/2005) ha ritenuto valida quest' ultima soluzione.
Infatti. Afferma la Suprema Corte, la controversia ha ad oggetto un diritto
soggettivo perfetto e non un mero interesse legittimo, nč rientra fra le
materie devolute in via esclusiva alla competenza del giudice amministrativo.
La decisione esula quindi dallo specifico caso della terapia Di Bella, per
assumere connotati generali.