Nelle vertenze economiche attinenti al diritto alla salute la competenza e' del giudice ordinario

 

La sentenza riguarda, nello specifico, un paziente che chiedeva alla ASL il pagamento (con fornitura gratuita) dei farmaci secondo il protocollo Di Bella (avendone ottenuto in via d' urgenza un ordine giudiziale indirizzato alla ASL stessa), nonche' il rimborso delle spese gia' sostenute.
Era sorto il problema se tale questione fosse di competenza del giudice amministrativo (e quindi del TAR) o del giudice ordinario. La Cassazione Civile ( ordinanza n. 13548 del 24/6/2005) ha ritenuto valida quest' ultima soluzione.
Infatti. Afferma la Suprema Corte, la controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo perfetto e non un mero interesse legittimo, nč rientra fra le  materie devolute in via esclusiva alla competenza del giudice amministrativo.
La decisione esula quindi dallo specifico caso della terapia Di Bella, per assumere connotati generali.