I PROBLEMI PRATICI DELLA FARMACOVIGILANZA
Dall esplosione del "caso Cerivastatina" e tornato in primo piano l annoso e dibattuto problema della Farmacovigilanza. In particolare si discute dell efficienza della struttura, della necessita di eventuali cambiamenti, dell adeguatezza delle normative. Nessuna categoria medica e stata risparmiata dalle critiche sulla cattiva gestione dei meccanismi della farmacovigilanza.
Cose la farmacovigilanza?
La farmacovigilanza puo essere definita, in poche parole, come la tecnica con la
quale il medico, lautorita sanitaria e lazienda farmaceutica produttrice
si adoperano al fine di conoscere e monitorare gli effetti indesiderati dei farmaci e
quindi al fine di prevenirne le conseguenze negative per il paziente. Il termine stesso
utilizzato per indicare tale attivita sta a indicare come debba esistere uno stato
di attenzione e una capacita di intervento che devono essere mantenute per tutte le
prescrizioni e per tutta la durata di commercializzazione del farmaco.
Utilita della farmacovigilanza: (Strom e al., 1979):
Basi normative
Gli impegni della farmacovigilanza coinvolgono tutte le categorie mediche, dipendenti,
convenzionati o libero-professionisti. E previsto che anche il semplice cittadino
possa segnalare autonomamente alla ASL eventuali effetti collaterali dei farmaci. La
normativa in oggetto risale inizialmente alla legge n. 531 del 29/12/87; sono poi
intervenute successivamente la legge 52/1996, il Decreto Legislativo 18/2/1997 n. 44 e il
successivo DMS 07.08.97, noche varie integrazioni (Circolare Min. San. 29/9/1999 n.
15 G. U. n. 246 del 19/10/1999, la Direttiva CEE 2000/38/CE del 5/6/2000 ecc.).
Benche la normativa italiana sia molto avanzata, in realta, le segnalazione di
effetti avversi da farmaci sono numericamente scarse se raffrontate con quelle di altre
nazioni europee. La maggior parte di esse, inoltre, provengono da ospedali o altre
strutture pubbliche. Numericamente scarse sono invece le segnalazioni effettuate dai
medici di famiglia e dai medici libero-professionisti. Cio e indice di scarsa
attenzione al problema ma anche di una carenza culturale di base e ad una serie di
problemi burocratici.
Definizioni:
La legge fornisce una serie di definizioni sull oggetto delle segnalazioni di farmacovigilanza:
-Effetto collaterale negativo o reazione avversa: reazione "nociva e non voluta" che si verifica alle dosi terapeutiche normali del farmaco.
-Grave effetto collaterale negativo o reazione avversa grave: una reazione avversa ad esito letale o tale da minacciare la sopravvivenza o che crea invalidita, incapacita o che provoca o prolunga un ricovero in ospedale.
-Effetto collaterale inatteso o reazione inattesa: e una reazione la cui natura non e indicata o non corrisponde a quanto riportato nella scheda tecnica del prodotto.
-Grave e inatteso effetto collaterale o reazione grave e inattesa: effetto che, oltre ad essere inatteso, e connotato da caratteristiche di gravita.
Le definizioni di reazione avversa non sono univoche e si differenziano a seconda dell Ente e dell Autore che le emette. In comune hanno tutte, pero, il fatto che debbano essere nocive e non volute.
Modalita di inoltro
Secondo la normativa attuale leffetto negativo di un farmaco va segnalato
mediante apposito modello allAzienda Unita Sanitaria Locale in cui tale evento
e stato riscontrato. LAzienda a sua volta trasmette periodicamente (ogni sei
mesi) il riepilogo delle segnalazioni ricevute al Centro di Farmacovigilanza avente sede
presso la Direzione Generale del Servizio Farmaceutico del Ministero della Sanita.
Il modello predisposto dalMinistero riporta una serie di campi da riempire con le
necessarie informazioni. In base alla L. 29/12/1987 n. 531 e successive integrazioni
(circolare Min. San. 29/9/1999 n. 15 G. U. n. 246 del 19/10/1999 " Integrazioni alla
circolare 24 settembre 1997 n.12 - Trasmissione delle segnalazioni di reazioni
avverse") e obbligatorio riempire solo alcuni campi, mentre altri restano
facoltativi, come verra dettagliato in seguito.
Il medico dipendente dellOspedale o di unAzienda Pubblica deve inoltrare la
segnalazione alla Direzione Sanitaria dellEnte di appartenenza che provvedera
al successivo iter.
Il medico di famiglia (o altro medico, anche libero-professionista, operante sul
territorio), deve compilare lapposito modello (all. A, D.M. San. 28/7/ 1984 G.U. n.
232 del 23/8/84) nei suoi campi obbligatori e inoltrarlo alla ASL; e consentito, in
alternativa, l inoltro diretto al Ministero oppure alla Ditta Farmaceutica
produttrice del farmaco. Questa e tenuta, a sua volta, a trasmettere tali rapporti
al Ministero con diversa cadenza, dipendente dalla gravita della reazione secondaria
riscontrata. Il modulo per la segnalazione degli effetti collaterali viene trasmesso a
tutti i medici tramite il Bollettino di Informazione sui Farmaci (gestito dal Ministero
della Salute/Sanita) e puo essere richiesto agli informatori farmaceutici.
L omissione di segnalazione di effetti avversi comporta l apertura di
provvedimento disciplinare. Inoltre, in base al D. Legisl. N. 44 " i medici, i
farmacisti, i sanitari ed i legali rappresentanti delle aziende sanitarie locali e delle
direzioni sanitarie che violano l'obbligo di segnalazione delle reazioni avverse di cui
all'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni e con
l'arresto fino a sei mesi".
Cosa segnalare?
La normativa attuale prevede che il medico debba segnalare
"tutti" gli effetti avversi di farmaci di cui sia venuto a conoscenza.
La legge 29/12/1987 n. 531 specificava all art. 9 che " Le ASL sono tenute a
trasmettere al Ministero della Sanita
una relazione sulle prescrizioni e
sulla natura e frequenza degli effetti tossici e secondari, sia locali che generali,
conseguenti o comunque correlabili all impiego di farmaci
". Tale dizione
non e stata riportata espressamente nelle successive modifiche normative, che
tuttavia non ne hanno modificato il senso.
Sebbene l interpretazione prevalente sostenga, in base alle norme esposte sopra, che
vadano segnalati "tutti" gli effetti collaterali, di qualsiasi gravita e
frequenza e notorieta (per i fini statistico-epidemiologici previsti dalla legge),
una interpretazione piu restrittiva (minoritaria, a dire il vero) sostiene invece
che vadano segnalati solo i casi di effetti collaterali gravi o sconosciuti.
Questa interpretazione non sembra pero sostenibile alla luce dei reiterati
chiarimenti ministeriali, portati a conoscenza dei medici in varie occasioni: Il decreto
legislativo 44/97 all art. 4, comma 1 dice: "I medici sono tenuti a segnalare
ogni presunta reazione avversa, della quale vangano a conoscenza nell'esercizio
dell'attivita' professionale."
Il Boll. Inform. Farmaci (Come cambia la farmacovigilanza, n.
2 novembre 1997) ribadisce:: "Devono essere segnalate tutte le reazioni avverse
sospette". La reazione avversa, lo ricordiamo, e una reazione "nociva e
non voluta" che si verifica alle dosi terapeutiche normali del farmaco. Il fatto poi
che venga richiesta obbligatoriamente la compilazione del campo 11 (reazione gia
segnalata o no in scheda tecnica) indica chiaramente che anche le reazioni avverse
gia note devono essere segnalate. Tale necessita si giustifica col bisogno
di ottemperare alle disposizioni CEE riguardanti le valutazioni statistiche degli effetti
secondari dei farmaci.
Viene inoltre specificato, a proposito del campo 8 (gravita della reazione) che in
caso di reazione "non grave" "
il segnalatore puo scegliere se
scrivere "non grave" ,
barrare l intero campo, o semplicemente
lasciarlo in bianco". Cio indica chiaramente come anche le reazioni avverse non
gravi, purche "nocive e non volute" devono essere segnalate.
I tempi di inoltro sono diversi, in base al D. Lgs. n. 44 del 18/02/97 i medici devono
inoltrare le schede di seganlazione di reazione avversa da farmaci entro tre giorni nel
caso di reazioni avverse gravi, ed entro sei giorni negli altri casi.
La raccolta e il confronto delle segnalazioni di eventi indesiderati o inaspettati, anche
lievi, ha per obiettivo l identificazione precoce di nuovi effetti collaterali, non
ancora identificati nel corso degli studi di registrazione e al fine di controllo su
prodotti potenzialmente nocivi. Il Regolamento Europeo 2309/93 del 22 Luglio 93
prevede che gli Stati dellUnione Europea informino lAgenzia Europea per la
valutazione dei medicinali operante a Londra dal Gennaio95.
Struttura della scheda di segnalazione di reazione avversa:
Dal punto di vista pratico: il medico puo richiedere la scheda di segnalzione all informatore scientifico del farmaco, e possono consegnarla, compilata, allo stesso. Questi provvedera agli inoltri successivi.
I problemi della farmacovigilanza
L eccessiva genericita delle disposizioni di legge,
accompagnata oltretutto da gravi sanzioni, ha finito per creare un atteggiamento difensivo
da parte dei Sanitari, che temono, un po irrazionalmente, di esporsi a conseguenze
penali, e vedono inoltre aumentare intollerabilmente il loro carico burocratico.
Infatti e ben noto come la somministrazione di qualunque farmaco, in quanto sostanza
estranea all organismo. si accompagni in altissima percentuale di casi, ad effetti
negativi, quasi sempre, pero, di entita e importanza clinica trascurabili. Si
pensi ad esempio ai banali disturbi digestivi, alla "pesantezza di stomaco", a
banalissimi disturbi locali da farmaci topici.
Per altri farmaci, invece, l effetto collaterale e indissolubilmente legato
all azione terapeutica, e inevitabilmente atteso: si pensi ai disturbi derivanti
dalle terapie oncologiche, che obbligherebbero i medici a riempire innumerevoli schede di
segnalazione sempre uguali da reiterare ad ogni applicazione terapeutica.
Lapplicazione troppo rigida delle norme potrebbe percio portare a risultati
inaspettatamente negativi anche a livello Ministeriale, in quanto gli uffici si
troverebbero sommersi da migliaia di segnalazioni banali, insignificanti, arcinote e, in
definitiva, inutili.
Ne soffrirebbe anche l immagine internazionale dell Italia: i dati della
farmacosorveglianza vengono confrontati e distribuiti a livello internazionale, per cui
potremmo finire per diventare il paese della "pesantezza epigastrica" da farmaci
i piu disparati, o peggio.
Diventa indispensabile, percio, delimitare in modo piu preciso i limiti di
intervento delle procedure di farmacosorveglianza, rendendo facoltative ( o limitate ad
alcune fasi della sperimentazione di un farmaco) le segnalazioni di effetti collaterali
lievissimi, puramente soggettivi, clinicamente irrilevanti, nonche quelle di effetti
avversi ormai noti e consolidati in letteratura.
Andrebbe meglio specificato, a questo fine, il concetto di "nocivita", in
quanto e molto opinabile (malgrado i criteri della prassi vigente) che alcuni
disturbi soggettivi, privi di danni anatomici o funzionali permanenti, possano veramente
essere considerati "nocivi".
Una migliore ristrutturazione delle norme, nel senso di una maggiore ragionevolezza e di
una depenalizzazione delle sanzioni (con ritorno alle norme precedenti, che prevedevano
soltanto provvedimenti disciplinari) potrebbero rasserenare gli animi e migliorare i
rapporti delle categorie sanitarie con questo importantissimo meccanismo di verifica e
salvaguardia che e la farmacovigilanza.
Daniele Zamperini, ("Doctor" ottobre 2001)