La sostituzione irregolare, in caso di incarichi d’ ufficio, costituisce reato

E’ colpevole di falso ideologico il medico di guardia che si faccia sostituire irregolarmente da altro medico, tanto piu’ se percepisca ugualmente, falsificando il registro delle prestazioni rese, il compenso derivatone.

Cassazione penale, Sez. V, Sentenza n. 6980 del 21 febbraio 2002


I FATTI:

La dottoressa S., medico dipendente di ASL, era stata comandata al servizio di Guardia Medica territoriale presso una vicina cittadina. La dottoressa pero’ non aveva effettuato il servizio, facendosi sostituire dal marito P., anch’ egli medico del vicino ospedale.

La sostituzione venne accertata a seguito della denuncia di un paziente che lamentava la mancata effettuazione di una visita notturna, che il P., il quale aveva, poco tempo prima, già visitato lo stesso paziente, aveva ritenuto non necessaria, consigliando piuttosto il ricovero ospedaliero.

Nel corso delle indagini si accertava che il registro delle presenze e degli interventi eseguiti era stato falsificato, in quanto vi si attestava l'effettuazione da parte della S. di prestazioni effettuate invece dal marito.

In primo grado, il GIP assolveva con formula piena i due professionisti; in corso d’ appello, invece, la Corte riformava la sentenza e condannava S. per falso (art. 479 c.p.) assolvendo ancora, invece, il marito.

La dottoressa S. ricorreva in Cassazione sostenendo l’ insussistenza del reato in quanto la prestazione di servizio era stata effettivamente resa, anche se da medico diverso, per cui il falso non sarebbe stato punibile in considerazione della sua innocuità.

La Cassazione respingeva tale argomentazione riscontrando invece la falsità ideologica, sia sul piano oggettivo che su quello subiettivo, in quanto le finalita’ di un rapporto di pubblico impiego non permettono di considerare indifferente il fatto che una prestazione sia resa da un soggetto piuttosto che da un altro, anche in considerazione del fatto che, nel caso specifico, si tratta di prestazioni sanitarie, per le quali non può certo ritenersi indifferente che ad effettuarle sia un medico anziché un altro in quanto le valutazioni dell'idoneità e dei requisiti professionali richiesti per l'accesso ad una determinata azienda ospedaliera sono strettamente personali. Inoltre l’ antigiuridicita’ della falsificazione è apprezzabile anche sotto altri aspetti: l’ ottenimento da parte del medico sostituito di percepire le indennità di servizio di cui non aveva diritto, nonche’ l’ elusione dell'obbligo giuridico di rendere personalmente la prestazione oggetto del rapporto di pubblico impiego.

Ne’ puo’ valere il discorso che la sostituzione non avrebbe portato pregiudizio economico all’ Ente, che avrebbe sopportato in ogni caso lo stesso esborso, in quanto il riferimento alle prestazioni non rese non può che riguardare il soggetto che era obbligato a renderle e, pur non avendole rese, ne ha poi reclamato il pagamento giungendo a falsificare il registro al fine di ottenere il pagamento.

Per tali motivi la Corte confermava la condanna della S.

E’ da sottolineare come, pur avendo agito in evidente accordo, la S., sostituita, sia stata condannata mentre P., sostituto, veniva assolto.

Questa differenza discende dalla diversa posizione giuridica dei due medici (la S. era Medico di Guardia, e quindi tenuta ai particolari doveri d’ ufficio conseguenti al suo incarico) e al diverso comportamento tenuto dai due, in quanto il P. non era ricorso a comportamenti antigiuridici (quali la falsificazione del registro e il percepimento di un pagamento non dovuto) la cui responsabilita’ ricadeva comunque sulla moglie.

In definitiva, occorre sempre considerare che l’ alterazione di un documento pubblico costituisce sempre reato.

Daniele Zamperini