Illegittime le limitazioni al risarcimento delle
vittime di incidenti stradali
Contrasta
con il diritto comunitario la disciplina di diritto interno o la clausola
contrattuale che prevede il diniego o la limitazione del
risarcimento dovuto dall'assicurazione auto obbligatoria in
ragione della corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno,
anche nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza di un conducente
diverso dal proprietario dell'auto. Obiettivo della legislazione comunitaria è
quello di garantire che l'assicurazione obbligatoria per gli
autoveicoli consenta a tutti i passegeri vittime di un incidente di
essere risarciti dei danni subiti.
Il
testo della sentenza
Corte di giustizia CE 30
giugno 2005, causa C-537/03
«Assicurazione obbligatoria
di responsabilità civile degli autoveicoli – Direttive 84/5/CEE
e 90/232/CEE – Regime di
responsabilità civile – Corresponsabilità del passeggero nella
causazione del danno –
Diniego o limitazione del diritto al risarcimento»
Nel procedimento C-537/03,
(omissis)
LA CORTE (Prima Sezione),
(omissis)
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull’interpretazione della seconda direttiva
del Consiglio 30 dicembre
1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati
membri in materia di assicurazione della responsabilità civile
risultante dalla
circolazione di autoveicoli (GU 1984 L 8, pag. 17; in prosieguo: la
«seconda direttiva»), e
della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE,
relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33, in
prosieguo: la «terza
direttiva»).
2 Tale domanda è stata
presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra K. C. e i
sigg. V. e P., da un lato, e
la compagnia di assicurazioni Vahinkovakuutusosakeyhtiö
Pohjola (in prosieguo: la
«Pohjola») e il sig. R., dall’altro, con riguardo al risarcimento del
danno spettante ai primi a
seguito di un incidente automobilistico.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 A termini dell’art. 3, n.
1, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE,
concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di
controllo dell’obbligo di
assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la
«prima direttiva»):
«Ogni Stato membro adotta
tutte le misure necessarie […] affinché la responsabilità civile
relativa alla circolazione
dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia
coperta da un’assicurazione
. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono
determinati nell’ambito di
tali misure».
4 Il settimo e il nono
‘considerando’ della seconda direttiva così recitano:
«considerando che è
interesse delle vittime che gli effetti di talune clausole di esclusione
siano limitati alle
relazioni tra l’assicuratore ed il responsabile del sinistro; […]
[…]
considerando che è
necessario accordare ai membri della famiglia dell’assicurato, del
conducente o di qualsiasi
altro responsabile una protezione analoga a quella degli altri
terzi vittime, comunque per
quanto riguarda i danni alle persone».
5 L’art. 2, n. 1, della
medesima seconda direttiva così dispone:
«Ciascuno Stato membro
prende le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione
legale o clausola
contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato
conformemente all’articolo
3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, che escluda
dall’assicurazione
l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:
– di persone non aventi
l’autorizzazione esplicita o implicita
o
– di persone non titolari di
una patente di guida che consenta loro di guidare l’autoveicolo
in questione
o
– di persone che non si sono
conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico
concernenti le condizioni e
la sicurezza del veicolo in questione,
sia considerata, per
l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE,
senza effetto per quanto
riguarda l’azione dei terzi vittime di un sinistro.
Tuttavia, la clausola di cui
al primo trattino può essere opposta alle persone che di loro
spontanea volontà hanno
preso posto nel veicolo che ha causato il danno se
l’assicuratore può provare
che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era
rubato.
[…]»
6 L’art. 1 della terza
direttiva così recita:
«Fatto salvo l’articolo 2,
paragrafo 1, secondo comma della direttiva 84/5/CEE,
l’assicurazione di cui
all’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE copre la
responsabilità per i danni
alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente,
derivanti dall’uso del
veicolo.
[…]»
La normativa interna
7 All’epoca dei fatti di cui
alla causa principale, l’art. 7, nn. 1 e 3, della legge 26 giugno
1959, sull’assicurazione
degli autoveicoli [liikennevakuutuslaki (279/1959)], come
modificata dalla legge
656/1994, disponeva quanto segue:
«1. Quando la persona
vittima di un incidente stradale abbia concorso essa stessa al suo
verificarsi, il risarcimento
per il danno subito per quanto riguarda i danni diversi da quelli
alle persone può essere
ridotto o negato, a seconda dell’entità della sua colpa, del modo
in cui sia stato condotto il
veicolo e di altre circostanze che hanno influenzato il sinistro.
Allorché qualcuno abbia
cagionato un danno fisico a se stesso, per colpa o per negligenza
grave, il danno sarà
risarcito esclusivamente per la parte in cui altre circostanze di fatto
ne abbiano determinato
l’insorgenza.
[…]
3. Allorché qualcuno abbia
cagionato un danno a se stesso alla guida di un autoveicolo,
nel caso in cui il tasso
alcolico del sangue, al momento della guida o immediatamente
dopo, fosse pari quantomeno
all’1,2 per mille, ovvero il tasso di alcol per litro di aria
espirata fosse pari
quantomeno a 0,60 milligrammi, ovvero abbia provocato in altro
modo un danno alla guida di
un autoveicolo sotto l’effetto dell’alcol o di un’altra sostanza
inebriante, ovvero sotto
l’effetto congiunto dell’alcol e di un’altra sostanza inebriante,
cosicché fosse sensibilmente
ridotta la sua capacità di agire senza errori, l’assicuratore
dell’autoveicolo è tenuto a
risarcire il danno solo nella misura in cui sussista a tal fine un
motivo specifico. Quanto
sopra stabilito con riguardo al diritto del conducente al
risarcimento vale anche per
il passeggero che si trovava a bordo dell’auto al verificarsi
del danno, pur conoscendo o
dovendo conoscere lo stato del conducente».
8 A seguito del parere
motivato inviato in data 20 marzo 2002 dalla Commissione delle
Comunità europee alla
Repubblica di Finlandia, il secondo periodo del detto art. 7, n. 3, è
stato modificato dalla legge
548/2002. A termini di tale nuova disposizione:
«Il risarcimento a favore
del passeggero che, al momento del verificarsi del danno si
trovava a bordo di un
veicolo il cui conducente rispondeva alle caratteristiche descritte al
presente comma, può essere
ragionevolmente ridotto in considerazione della propria
corresponsabilità nella
causazione del danno».
9 Successivamente
all’entrata in vigore, il 1º febbraio 2003, della legge 1144/2002, l’art.
7, n. 1, della legge
sull’assicurazione degli autoveicoli è così formulato:
«Colui che abbia
intenzionalmente contribuito alla realizzazione del danno fisico subito
sarà risarcito solo nella
parte in cui altre circostanze abbiano contribuito alla realizzazione
del danno. A colui che abbia
contribuito, per negligenza grave, alla realizzazione del
danno fisico subito, il
risarcimento potrà essere negato ovvero ridotto, ove ciò risulti
equo alla luce delle
circostanze».
Causa principale e questioni
pregiudiziali
10 Il 21 aprile 1997, la
sig.ra T. C., madre di K. C., nonché i sigg. V. e P. viaggiavano a
bordo dell’auto di
quest’ultimo, guidata in tale occasione dal sig. R.. Durante il viaggio, si
verificava un incidente
automobilistico, che provocava la morte della sig.ra T. C. , nonché
gravi ferite agli altri
passeggeri.
11 Dalla decisione di rinvio
risulta che il conducente e tutti gli altri passeggeri erano in
stato di ebbrezza.
12 Il Porin käräjäoikeus
(giudice di primo grado di Pori) condannava il sig. R. ad una
pena detentiva, oltre al
risarcimento della sig.ra K. C. nonché dei sig. V. e P.. Con
riguardo al versamento del
risarcimento da parte della Pohjola, il detto giudice, ritenendo
che i passeggeri avrebbero
dovuto rendersi conto dello stato di ebbrezza del conducente,
riteneva che nessuno di loro
avesse diritto, in linea di principio, ai sensi dell’art. 7, n. 3,
della legge
sull’assicurazione degli autoveicoli, come modificata dalla legge 656/1994, ad
un risarcimento da parte
della detta compagnia di assicurazione. Tuttavia, se fosse
sussistito, ai sensi della
detta disposizione, un «motivo specifico» per il versamento del
risarcimento, la Pohjola
avrebbe potuto essere obbligata alla sua corresponsione. In
considerazione delle gravi
lesioni subite dal sig. P. e del fatto che il sig. R., data la
propria situazione
finanziaria, non sarebbe stato probabilmente in grado di risarcirlo, il
Porin käräjäoikeus decideva
che la Pohjola dovesse provvedere al versamento del
risarcimento. Per contro,
riteneva che non potesse invocarsi alcun «motivo specifico» con
riguardo alla sig.ra K. C. e
al sig. V.
13 A seguito della
proposizione di appello, il Turun hovioikeus (Corte d’appello di Turku)
riteneva che neanche il
risarcimento dovuto dal sig. R. al sig. P. dovesse essere posto a
carico della Pohjola.
14 Avverso la decisione del
Turun hovioikeus la sig.ra K. C. nonché i sigg. V. e P.
ricorrevano dinanzi al
Korkein oikeus (Corte suprema), chiedendo che la compagnia di
assicurazione venga
condannata, in base dell’assicurazione degli autoveicoli, a versare
loro il risarcimento del
danno. La Pohjola contesta di essere obbligata al risarcimento
sulla base del rilievo che,
quando un passeggero sale a bordo di un veicolo nella
consapevolezza di esporsi al
rischio, superiore rispetto a quello ordinario, di subire un
danno, deve rispondere, da
parte sua, delle conseguenze dei propri atti.
15 Ritenendo che le
disposizioni legislative vigenti all’epoca dei fatti vadano interpretate
conformemente al diritto comunitario,
il Korkein oikeus decideva di sospendere il giudizio
e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 1 della terza
direttiva […], ai sensi del quale l’assicurazione è tenuta a
risarcire i danni alla
persona derivanti dalla circolazione di un autoveicolo nei confronti di
tutti i passeggeri, ad
eccezione del conducente, ovvero qualsiasi altra disposizione o
principio di diritto
comunitario, limiti la possibilità di tener conto, nel diritto nazionale,
della rilevanza della
corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno, nella
valutazione del suo diritto
al risarcimento del danno da parte dell’assicurazione
obbligatoria per gli
autoveicoli.
2) Se sia conforme al
diritto comunitario, in qualsiasi altra fattispecie diversa rispetto a
quelle menzionate all’art.
2, n. 1, secondo comma, della seconda direttiva […], negare o
limitare, a motivo della
condotta del passeggero del veicolo, il diritto del medesimo ad
ottenere il risarcimento dei
danni da parte dell’assicurazione obbligatoria a seguito di un
sinistro. Se tale ipotesi
possa ricorrere, ad esempio, nel caso in cui una persona sia salita
a bordo di un veicolo, pur
essendo stata in grado di rilevare che il rischio di incidente e di
danni era più elevato del
normale.
3) Se il diritto comunitario
non consenta di tener conto dello stato di ebbrezza del
conducente quale elemento
che incida sulla sua capacità di guidare un veicolo con
sicurezza.
4) Nel caso in cui il
proprietario di un’auto abbia consentito ad una persona in stato di
ebbrezza di guidare il
proprio veicolo, se il diritto comunitario osti all’applicazione di
maggiore severità, rispetto
agli altri passeggeri, nella valutazione del suo diritto al
risarcimento, da parte
dall’assicurazione obbligatoria, delle lesioni personali subite».
Sulle questioni
pregiudiziali
16 Con tali questioni, che
occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se l’art. 2, n.
1, secondo comma, della seconda direttiva e l’art. 1 della terza
direttiva ostino ad una
normativa nazionale che consenta di negare ovvero di limitare, in
considerazione della
corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno subito,
il risarcimento a carico
dell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e se la soluzione
differisca nell’ipotesi in
cui il passeggero interessato sia proprietario del veicolo.
17 In limine, occorre
ricordare che la prima, la seconda e la terza direttiva sono dirette a
garantire, da un lato, la
libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel
territorio della Comunità,
sia delle persone che si trovano a bordo dei medesimi e,
dall’altro, a garantire che
le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficino di un
trattamento comparabile
indipendentemente dal luogo della Comunità dove il sinistro è
avvenuto (sentenza 28 marzo
1996, causa C-129/94, Ruiz Bernáldez, Racc. pag. I-1829,
punto 13).
18 Alla luce della finalità
di tutela delle vittime, la Corte ha ritenuto che l’art. 3, n. 1,
della prima direttiva osta a
che l’assicuratore possa valersi di disposizioni legali o di
clausole contrattuali allo
scopo di negare il risarcimento dei terzi vittime di un sinistro
causato dal veicolo
assicurato (sentenza Ruiz Bernáldez, cit., punto 20).
19 La Corte ha parimenti
ritenuto che l’art. 2, n. 1, primo comma, della seconda direttiva
si limita a ricordare tale
obbligo quanto alle disposizioni o alle clausole di una polizza che
escludano dall’assicurazione
l’utilizzo o la guida di autoveicoli in casi particolari (persone
non autorizzate alla guida
del veicolo, persone non titolari di una patente di guida o
persone che non si sono
conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le
condizioni e la sicurezza
del veicolo) (sentenza Ruiz Bernáldez, cit., punto 21).
20 In deroga a tale obbligo,
l’art. 2, n. 1, secondo e terzo comma, prevede che talune
vittime potranno non essere
risarcite dall’assicuratore, tenuto conto della situazione da
esse stesse creata (persone
che hanno preso posto nel veicolo essendo a conoscenza del
fatto che era stato rubato)
(sentenza Ruiz Bernáldez, cit., punto 21).
21 Tuttavia, con riguardo ad
una disposizione che prevede una deroga rispetto ad una
regola generale, l’art. 2,
n. 1, secondo comma, della seconda direttiva deve essere
interpretato
restrittivamente.
22 In tal senso, come
correttamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle
conclusioni, qualunque altra
interpretazione consentirebbe agli Stati membri di limitare il
risarcimento dei terzi
vittime di un incidente automobilistico a determinate circostanze, il
che è proprio quanto le
direttive intendono evitare.
23 Ne consegue che l’art. 2,
n. 1, secondo comma, della seconda direttiva va interpretato
nel senso che una
disposizione legislativa ovvero una clausola contrattuale contenuta in
una polizza di
assicurazione, che escluda dall’assicurazione l’uso o la guida di veicoli può
essere opposta ai terzi
vittime di un incidente automobilistico solo quando l’assicuratore
sia in grado di dimostrare
che le persone che avevano preso posto in piena
consapevolezza nel veicolo
che ha causato il danno erano a conoscenza del fatto che
fosse stato rubato.
24 Con riguardo al diniego
ovvero alla limitazione del diritto al risarcimento dovuto
dall’assicurazione auto
obbligatoria in ragione della corresponsabilità del passeggero
vittima di un incidente
nella causazione del danno, dall’oggetto della prima, della seconda
e della terza direttiva,
nonché dal loro tenore letterale, risulta che esse non mirano ad
armonizzare i regimi della
responsabilità civile negli Stati membri e che, allo stato attuale
del diritto comunitario,
questi ultimi restano liberi di stabilire il regime della
responsabilità civile
applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione degli autoveicoli
(sentenza 14 settembre 2000,
causa C_348/98, Mendes Ferreira e Delgado Correia
Ferreira, Racc. pag. I-6711,
punti 23 e 29).
25 A tal riguardo, la
Pohjola nonché il governo finlandese, tedesco, austriaco e norvegese
sostengono che il diritto
comunitario non fissi alcun limite alla valutazione, secondo la
normativa nazionale in materia
di responsabilità civile, del grado di corresponsabilità del
passeggero nella
realizzazione del danno subito.
26 Tale argomento non può
essere accolto.
27 Gli Stati membri devono
esercitare le proprie competenze nel rispetto del diritto
comunitario e, segnatamente,
dell’art. 3, n. 1, della prima direttiva, dell’art. 2, n. 1, della
seconda direttiva e
dell’art. 1 della terza direttiva, il cui obiettivo consiste nel garantire
che l’assicurazione
obbligatoria per gli autoveicoli consenta obbligatoriamente a tutti i
passeggeri vittime di un
incidente causato dal veicolo di essere risarciti dei danni dai
medesimi subiti.
28 Le disposizioni nazionali
che disciplinano il risarcimento dei sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli,
pertanto, non possono privare le dette disposizioni del loro effetto
utile.
29 Ciò si verificherebbe,
segnatamente, se una normativa nazionale, definita in base a
criteri generali ed
astratti, negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte
dell’assicurazione obbligatoria
per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura
sproporzionata,
esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso
nella realizzazione del
danno.
30 Solo al verificarsi di
circostanze eccezionali, in base ad una valutazione caso per caso,
l’ampiezza del risarcimento
della vittima può essere limitata.
31 Nel contesto della
valutazione della sussistenza di tali circostanze e del carattere di
proporzionalità del limite
al risarcimento, la cui competenza spetta al giudice nazionale, è
irrilevante il fatto che il
passeggero interessato sia il proprietario del veicolo il conducente
del quale abbia causato
l’incidente.
32 Infatti, nel prevedere
che l’assicurazione della responsabilità civile relativa alla
circolazione degli
autoveicoli copre la responsabilità per i danni alla persona di tutti i
passeggeri, ad eccezione del
conducente, l’art. 1 della terza direttiva si limita a fissare
una distinzione tra il detto
conducente e gli altri passeggeri.
33 Inoltre, gli obiettivi di
tutela ricordati ai punti 18-20 della presente sentenza
impongono che la posizione
giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo
del medesimo al momento del
sinistro, non come conducente, bensì come passeggero,
sia assimilata a quella di
qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente.
34 Tale interpretazione è
avvalorata dall’evoluzione della normativa comunitaria. A
termini del settimo
‘considerando’ della seconda direttiva, è interesse delle vittime che gli
effetti di talune clausole
di esclusione siano limitati alle relazioni tra l’assicuratore ed il
responsabile del sinistro.
Ai fini di concedere una tutela analoga a quella degli altri terzi
vittime, come emerge dal
nono ‘considerando’ della direttiva medesima, l’art. 3 di
quest’ultima ha esteso il
beneficio dell’assicurazione per quanto riguarda i danni alle
persone ai familiari
dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona
responsabile. L’art. 1 della
terza direttiva accoglie una formulazione ancora più ampia,
prevedendo il risarcimento
dei danni alla persona a tutti i passeggeri ad eccezione del
conducente. Il proprietario
dell’autoveicolo, pertanto, in quanto passeggero, non è
escluso dal beneficio del
risarcimento.
35 Alla luce delle suesposte
considerazioni, le questioni sollevate vanno risolte nel senso
che, in circostanze come
quelle della causa principale, l’art. 2, n. 1, della seconda
direttiva e l’art. 1 della
terza direttiva ostano ad una normativa nazionale che consenta di
negare ovvero di limitare in
misura sproporzionata, in considerazione della
corresponsabilità del
passeggero nella causazione del danno subito, il risarcimento a
carico dell’assicurazione
obbligatoria degli autoveicoli. Il fatto che il passeggero
interessato sia proprietario
del veicolo il conducente del quale ha causato l’incidente è
irrilevante.
Sulle spese
36 Nei confronti delle parti
nella causa principale il presente procedimento costituisce un
incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese Le
spese sostenute per
presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette
parti, non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la Corte
(Prima Sezione) dichiara:
In circostanze come quelle
della causa principale, l’art. 2, n. 1, della seconda direttiva del
Consiglio 30 dicembre 1983,
84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli
e l’art. 1 della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990,
90/232/CEE, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di
assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ostano
ad una normativa nazionale
che consenta di negare ovvero di limitare in misura
sproporzionata, in
considerazione della corresponsabilità del passeggero nella causazione
del danno subito, il
risarcimento a carico dell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli.
Il fatto che il passeggero
interessato sia proprietario del veicolo il conducente del quale
ha causato l’incidente è
irrilevante.