Chiarimenti del Ministero sul nuovo ricettario per stupefacenti.
In seguito alle richieste avanzate da piu parti, il Ministero della Sanita ha emanato dei chiarimenti a proposito della nuova normativa sulla prescrizione e l uso dei farmaci stupefacenti. Infatti, al di la degli iniziali toni trionfalistici con i quali la legge 8/2/2001 n. 12 (la nuova normativa) era stata accolta in un primo momento, erano poi insorte diverse perplessita su diversi aspetti non secondari dei dettati normativi.
La Circolare di chiarimento (n.9 del 8/6/2001, pubblicata sulla G.U. n. 138 del 16/6/2001), prendendo lo spunto da richieste attinenti il settore dell assistenza ai tossicodipendenti, avanza delle affermazioni di carattere generale, coinvolgente anche il settore della Medicina Generale.
In altre parole viene ribadito come l ambito di applicazione della legge sia molto circoscritto, per cui le facilitazioni legislative sono limitate ai soli casi esplicitamente previsti, con esclusione di ogni altra fattispecie, pur se importante. Tutte le fattispecie non esplicitamente previste ricadono nella precedente normativa.
Ma quali possono essere i casi non compresi? Possono rivestire interesse per il Medico di Famiglia?
Occorre considerare diverse possibilita:
Soggetti con dolore neoplastico cronico, in trattamento con farmaci dell allegato III-bis |
Soggetti in cura con farmaci non compresi nell allegato III-bis , |
Soggetti in cura con farmaci stupefacenti (anche dell allegato III-BIS) per diagnosi diversa da dolore cronico. |
Nuovo ricettario. Trenta giorni di terapia Annotazione (sul registro) del solo scarico Possibilita di trasporto facilitate. |
Vecchio ricettario Max otto giorni di terapia Annotazione (sul registro) del carico e dello scarico. Limitazioni nel trasporto. |
Vecchio ricettario Max otto giorni di terapia Annotazione (sul registro) del carico e dello scarico. Limitazioni nel trasporto. |
Da tutto cio' deriva la necessita, per il medico, di dover seguire due linee parallele di condotta a seconda del caso concreto in oggetto. In particolare dovra munirsi di entrambi i ricettari per la prescrizione degli stupefacenti ma, anche se il Ministero ne permettesse in futuro l unificazione (nel senso di poter usare il nuovo ricettario per la prescrizione di tutti gli stupefacenti) restera tuttavia l obbligo di seguire accuratamente due procedure diverse. Gli errori potrebbero comportare pesanti sanzioni, in quanto la struttura sanzionatoria per i casi che interessano la vecchia normativa e rimasta invariata.
Daniele Zamperini 11/7/2001 In corso di pubblicazione su Occhio Clinico Proprieta riservata