Il pagamento del Plus orario e' dovuto solo in presenza di delibere valide ed efficaci (Consiglio di Stato)
Con decisione n. 6629, del 2 dicembre 2002, rifacendosi anche a precedenti decisioni, i
giudici di Palazzo Spada hanno definito e individuato dettagliatamente la disciplina del
c.d. plus orario, hanno precisato che il diritto al pagamento sussiste solo in
presenza di delibere valide ed efficaci, in mancanza, invece, la posizione soggettiva
vantata dal sanitario č solo di interesse legittimo.
La motivazione della sentenza chiarisce che "listituto del plus orario č una
forma di premio alla produttivitā disciplinato prima dal D.P.R. 25.6.1983 n. 348, poi dal
D.P.R. 20.5.1987 n.270 e quindi dal D.P.R. 28.11.1990 n.384, che č dovuto agli operatori
sanitari che concorrono personalmente e direttamente allerogazione delle prestazioni
incentivate per lattivitā resa oltre lorario ordinario e/o straordinario e da
retribuire nei limiti preventivamente programmati ed autorizzati dallamministrazione
secondo le quote di riparto del relativo fondo (V. le decisioni di questo Consiglio, A.P.
n. 7 del 13.10.1998 e di questa Sezione n. 1979 del 31.12.1998 ).
Inoltre, la situazione soggettiva del dipendente al pagamento del plus orario
effettivamente prestato ha natura di diritto soggettivo solo quando il servizio sia stato
svolto in conformitā a delibere autorizzative valide ed efficaci, mentre in difetto di
tali condizioni ha consistenza di interesse legittimo da far valere nel termine di
decadenza (V. la decisione di questa Sezione n. 232 del 10.3.1999)".