Cosa fare delle schede cliniche in caso di cessazione di attivita?

 

Il Garante, nella recente legge sulla privacy, ha chiarito le modalita’ di comportamento da tenere da parte di un sanitario in caso di cessazione di attivita’.

E' importante, per i medici, quell' aspetto riportato all’ art. 16 del D.L. 196/03, che dispone le modalita’ di cessazione del trattamento dei dati.

Viene ivi disposto che, in caso di cessazione (per qualsiasi causa) di un trattamento, i dati detenuti

possono essere:

a. distrutti

b. ceduti ad altro titolare purche’ destinati a un trattamento simile a quello per cui sono stati

raccolti (ad esempio nel caso che l’ attivita’ di un medico pensionato sia rilevata da un

nuovo medico).

c. conservati per fini esclusivamente personali e non destinati a diffusione

d. conservati o ceduti ad altro titolare per scopi storici, statistici o scientifici in conformita’

alla Legge, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia.

Questa disposizione chiarisce (anche se puo' rimanere qualche zona d' ombra) quanto sia necessario e sufficiente fare, nella maggior parte dei casi, in occasione di chiusura dell’ambulatorio.

Infatti il medico che cessasse la propria attivita’ si trovava finora nell’imbarazzante situazione di non sapere cosa fare dei propri archivi (contenenti generalmente abbondanti quantita’ di dati

personali e dati sensibili), trovandosi sovente combattuto tra diverse esigenze.
Si era perfino diffusa la voce che le schede cliniche andassero consegnate alla ASL!

Invece egli potra’ ora semplicemente distruggerli oppure potra’ cederli a un eventuale medico che a lui subentri (purche’ questi se ne serva, in conformita’ alla normativa, per scopi di assistenza e

cura; questa norma vale ovviamente solo per i dati dei pazienti che dovessero iscriversi al nuovo

medico).

Il medico pensionato potra’ anche conservare a proprio uso una copia di questi dati, in vista di

una possibile futura utilita’, ad esempio nel caso di eventuali contestazioni civili, penali o

burocratiche concernenti la sua attivita’ nel periodo in cui svolgeva la sua professione.

Potra’ anche utilizzare i dati del proprio archivio per scopi di ricerca o di statistica, badando

pero’ ad anonimizzarli nel rispetto della normativa generale.

Daniele Zamperini