Diploma di abilitazione: non c’ e’ piu’ obbligo di registrazione
Ci e’ stato segnalato da alcuni colleghi che in alcune ASL viene tuttora richiesta la registrazione del diploma di abilitazione, con contestuale deposito di firma registrata.
In realta’ tale obbligo non esiste piu’ da alcuni anni in quanto la legge 24 novembre 2000, n. 340, all. B, ha abrogato il secondo, terzo e quarto comma dell' art. 100 del Testo Unico delle leggi sanitarie.
Per effetto di tale disposizione il medico che intenda esercitare in un comune non è più tenuto alla registrazione del proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria né presso gli uffici comunali né presso la Medicina Legale dell'A.S.L. di competenza.
Puo’ essere pero’ utile (anche se non obbligatorio) effettuare tale deposito ove possibile, in quanto il deposito della firma presso tali uffici puo’ contribuire ad evitare alcune incombenze burocratiche dettate da altre normative.
Puo’ essere possibile evitare ad esempio, in certi casi, la necessita’ di recarsi presso la ASL per apporre, in presenza dell’ impiegato, la propria firma in calce a qualche dichiarazione o certificazione che lo richieda.
Daniele Zamperini