La "prescrizione del diritto" puo' precludere il risarcimento dei medici specializzati 1983/91

(Sentenza TAR Lazio n. 5927/02)

La recente sentenza della Cassazione (Sezione Terza Civile n. 7630 del 16 maggio 2003 ) che ha riconosciuto il diritto dei medici, specializzatisi nel periodo 1983/91, ad essere risarciti delle somme che avrebbero dovuto ricevere quale compenso mensile in tale periodo, ha risvegliato le speranze da parte di tutti gli interessati.

Come abbiamo pero' esposto in un nostro precedente articolo pubblicato su Edott (Lo specializzando che non ha percepito il compenso stabilito dalle norme comunitarie ha diritto al risarcimento da parte dello Stato ) il diritto al risarcimento non era pacifico, in quanto andavano valutate alcune circostanze, come ad esempio le eventuali attivita' lavorative svolte all' epoca e, in particolare, il problema della prescrizione del diritto.

Come e' noto, i termini per la prescrizione dei diritti patrimoniali varia tra i 5 ai 10 anni, con possibilita' di derogare a tali termini qualora, ad esempio, permanga una continuita' di rapporto tra i due interessati.

Il TAR Lazio, investito a suo tempo del problema, ha stabilito infatti che, nel caso in esame, il termine di prescrizione fosse quello piu' breve (5 anni) , trattandosi di somme da corrispondersi "ad anno" ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c. (v. precedenti sentenze del TAR del Lazio, n. 640 del 1999 e n. 6691 del 2001) a decorrere dall’epoca in cui i diritti in questione avrebbero dovuto essere fatti valere (Cass. Civ., Sez. lav., 3 giugno 2000, n. 7437).

La data "critica", quella cioe' della maturazione del diritto, da cui vanno calcolati i cinque anni, coincide con la conclusione di ciascun anno accademico in cui il medico ha frequentato il corso di specializzazione o, al più tardi, dalla data in cui questo diritto è stato sostanzialmente negato, (coincidente con quella di emanazione del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, di attuazione della direttiva 82/76CEE con decorrenza solo dall’anno accademico 1991/1992, cioe’ottobre 1991).
L' opportunita' di un ricorso giudiziario finalizzato al risarcimento del danno va quindi valutata prendendo in considerazione anche questo aspetto in quanto, qualora il medico non avesse effettuato idonee procedure interruttive, i diritti sarebbero da considerare prescritti dopo tali termini. Le procedure interruttive potrebbero consistere, ad esempio, nella ripetizione (entro i termini) delle richieste di rimborso mediante lettera raccomandata.

Il discorso non puo' pero' considerarsi concluso, in quanto potranno intervenire ulteriori pronunce da parte, ad esempio, del Consiglio di Stato o di altri organi giurisdizionali o legislativi. Gli interessati faranno bene percio' a consultare un legale veramente esperto.

Daniele Zamperini (pubblicato su Edott; testo integrale della sentenza su www.edott.it )