Se non c’e’ vero danno l’
errore medico non comporta risarcimento
Se il medico sbaglia, ma il suo errore non comporta un reale danno (oppure il danno e’ indipendente dal suo errore) non e’ dovuto nessun risarcimento. Una regola di buon senso non sempre adeguatamente considerata, ribadita in sentenza
Se c’e’ un danno estetico
preesistente, e questo per giunta e’ molto grave, non e’ lecito ottenere un
risarcimento per un eventuale aggravamento, che non avrebbe effettiva
incidenza.
Questo, all’ incirca, e’ stato il pronunciamento del Tribunale di Pescara che
ha respinto la domanda di risarcimento avanzata da una paziente nei confronti
di un Ente Ospedaliero.
La paziente aveva riportato, in seguito di una caduta, una ferita ad una gamba
per cui era stata soccorsa presso un Ente Ospedaliero, ove i sanitari avevano
suturato la ferita senza pero’ assicurare un adeguato drenaggio.
Per questo motivo la ferita si
era infettata costringendo i sanitari ad un intervento chirurgico. Aveva
chiesto quindi un risarcimento per il danno permanente che sarebbe derivato
dall’ errore medico a cui era conseguito il secondo intervento.
Il Tribunale invece considerava che "con riferimento alla domanda volta al
riconoscimento di un danno da invalidità permanente, … non vi è convincente
prova che detto secondo intervento abbia contribuito ad aggravare le
conseguenze estetiche e funzionali dell’attrice derivanti dal pregresso
sinistro".
Infatti nella consulenza d'ufficio "non vi sono elementi dai quali potersi
desumere, con apprezzabile grado attendibilità che per l'attrice, in assenza
del successivo intervento, le conseguenze negative, sotto il profilo della
invalidità permanente, sarebbero state apprezzabilmente minori".
Infatti risultava (e i magistrati hanno sottolineato la circostanza) che le
lesioni subite in occasione della caduta erano già di notevole entità (ferita
lacero contusa con interessamento muscolare) gia’ di per se’ idonea a cagionare
esiti cicatriziali e modeste alterazioni della sensibilità.
Per questo motivo l’ Ospedale veniva condannato al solo risarcimento dei danni
da invalidità temporanea e parziale conseguenti al secondo intervento; veniva
respinta la richiesta di risarcimento del danno permanente.
I magistrati hanno applicato,
nella circostanza, i canoni consolidati della medicina legale: perche’ ci sia
diritto ad un risarcimento, devono coesistere due elementi: la colpa dell’
agente, e il danno subito dalla vittima come conseguenza della condotta
colposa.
Benche’ i sanitari avessero errato in occasione del primo intervento, avendo
omesso un adeguato drenaggio della ferita, (esisteva quindi l’ elemento della
colpa), l’ intervento riparatore non aveva causato, di per se’, alcun danno
permanente in quanto gli esiti menomativi sarebbero stati ugualmente presenti, presumibilmente
nella stessa misura, anche senza l’ errore dei sanitari.
Errare, quindi, non comporta
automaticamente l’ obbligo risarcitorio se non c’e’ dimostrato nesso di
causalita’ tra l’ errore e gli esiti peggiorativi.
Daniele Zamperini
Fonte: www.studiocataldi.it