Tabella |
Farmaci compresi |
Ricettario da usare |
Note
sulla prescrizione |
-
Tabella I |
stupefacenti
veri e propri, e "ogni altra pianta i cui principi attivi possono
provocare allucinazioni o gravi
distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione
o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico
del sistema nervoso centrale" |
Nessuno |
non
prescrivibili |
Tabella
II A |
Farmaci
oppiacei, barbiturici, antidolorifici inclusi nella Tab. III B della legge
.../92, e altri farmaci fortemente induttori di dipendenza. |
Nuovo
ricettario a ricalco. attuale.
Temporaneamente possono usarsi sia il ricettario "giallo"
distribuito dagli ordini, sia l' attuale ricettario a ricalco. |
Farmaci
dell' all. III Bis: 2 farmaci o 2 confezioni, fino a 30 giorni di terapia. Gli altri:
1 solo farmaco, fino a 30 giorni di terapia. Flunitrazepam: una sola
scatola per ricetta. |
Tabella
II B |
Alcuni barbiturici (antiepilettici e a breve azione),
benzodiazepine e altri ansiolitici a rischio concreto di dipendenza fisica o
psichica, di intensita' e gravita' minori rispetto alla Tabella A |
Normale
ricetta medica non ripetibile da trattenersi dal farmacista. |
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Tabella II C |
medicinali
contenenti le sostanze elencate nella
tabella II B, sole o in associazione con altri principi attivi. |
Ricetta medica non ripetibile da trattenersi dal farmacista |
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Tabella II D |
medicinali con le sostanze delle sezioni precedenti, da sole o
in associazione, se la composizione e
modalita' d’ uso presenta rischi di abuso o dipendenza inferiori, per cui non sono
assoggettate alla disciplina
specifica dei loro componenti. |
Ricetta medica non ripetibile da trattenersi dal farmacista |
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Tabella II E |
Farmaci con alcuni dei principi attivi delle tabelle precedenti
(anche derivati morfinici, molte benzodiazepine e ansilitici di uso comune)
ma in quantita' molto ridotta e/o in forme che ne impediscano l' abuso o l'
estrazione dello stupefacente |
Ricetta medica ripetibile, non trattenuta dal farmacista |
|
Note:
- Lo
stesso principio attivo e’ spesso riportato in piu’ di una tabella, perche' l'
inclusione nelle varie tabelle puo' dipendere, oltre che dal principio attivo,
anche dalla concentrazione, dalla via di introduzione, dalla confezione
farmaceutica; il Ministero indichera’ per ciascun farmaco e per ciascuna
confezione, la tabella di appartenenza. Per il momento ci si dovra’ regolare
"ad occhio", in base alle vecchie abitudini
-
La ricetta
per i farmaci della Tab. II-A deve riportare: cognome e nome dell'assistito; la
dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione (non si e' ancora
specificato se si possano usare abbreviazioni e numeri, ma e' presumibile di
si); indirizzo e il numero telefonico professionali del medico; la data; firma
e timbro personale del medico.
- I medici possono approvvigionarsi e trasportare i farmaci compresi nell'
allegato III-bis mediante autoricettazione, per uso professionale
urgente, utilizzando il nuovo ricettario a ricalco o, nelle more, uno
dei ricettari attualmente in uso. Deve conservare una copia della ricetta, e deve riportare in un registro
le prestazioni effettuate e le
movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali. Questo registro non e'
di modello ufficiale e deve
essere conservato per
due anni dopo l'ultima registrazione effettuata,
insieme alle copie delle autoricettazioni come
giustificativo.
- La prescrizione per la disassuefazione dei tossicodipendenti
andra’ effettuata solo in base a Piano Terapeutico di strutture autorizzate.