Visite senza "fasce orarie " per i lavoratori infortunati sul lavoro

Diversamente dal dipendente assente per malattia, il lavoratore dipendente in infortunio non ha l’obbligo di rispettare le fasce per le visite di controllo medico (Corte di Cassazione sez. Lavoro Sentenza n. 1247 del 30 gennaio 2002)

Con la sentenza n. 1247/2002, la Corte Suprema di Cassazione ha nuovamente ribadito il principio secondo il quale "le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il lavoratore deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia in caso di assenza dal lavoro, riguardano solo gli accertamenti relativi alle malattie ordinarie (espressamente previsti dall’articolo 5 della legge 638/1983) e non anche quelli sullo stato di inabilità conseguente ad infortuni sul lavoro".


La Corte osserva altresì come l’obbligo sancito dall’articolo 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1983, il quale prevede, all’articolo 4, che "L'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi", incida direttamente sul diritto del lavoratore, quale cittadino, alla libertà di movimento sul territorio dello Stato, previsto dall'articolo 16 della Costituzione (v. precedenti sentenze n. 1453 del 20 febbraio 1999 e n. 5414del il 2 giugno 1998).

" Le norme relative alle fasce orarie di reperibilita' che il lavoratore deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia in caso di assenza dal lavoro (di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983) riguardano soltanto gli accertamenti relativi alle malattie ordinarie (espressamente previsti dalla citata disposizione) e non anche quelli sullo stato di inabilita' conseguente ad infortuni sul lavoro, non potendo la disposizione stessa non interpretarsi restrittivamente, data la sua incidenza sul diritto del lavoratore quale cittadino alla liberta' di movimento sul territorio dello Stato, previsto dall'art. 16 Cost".

Nella sentenza 5414 si affermava anche che era affetta da nullità - rilevabile d'ufficio - una eventuale clausola del contratto collettivo che estendesse l'obbligo del rispetto delle fasce orarie alle infermità del dipendente da infortunio sul lavoro, anche se solo a fini disciplinari.

Da cio' discende che qualsiasi sanzione disciplinare irrogata per il solo fatto che il dipendente non abbia mantenuto la reperibilità durante le citate "fasce" in caso di assenza dal servizio causata da infortunio occorso durante il servizio medesimo dovrà essere considerata illegittima.


La normativa prevede pero' la possibilita' (e il diritto) , da parte dell'Amministrazione, a disporre opportuni controlli, mediante visite mediche previste e normate dagli articoli 32 e 34 d.P.R. 30 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3", e sia in base all'art. 5 della legge n. 300 del 1970, sia in base alla contrattazione collettiva che eventualmente lo consenta espressamente."

Daniele Zamperini