L' "Affare Onaosi" arriva alla Procura della Repubblica
Un medico di Roma ha sporto denuncia-querela
contro l’ imposizione del tributo Onaosi.
Sebbene non siamo certi sulla giustezza dell’ Autorità’ chiamata a
giudicare (perche’ la magistratura penale e non quella amministrativa?) ,
riteniamo che le motivazioni addotte siano pienamente condivisibili.
Ci piace sottolineare anzi come parte di
queste argomentazioni coincida in modo quasi letterale con il contenuto di
articoli da noi gia’ pubblicati, che forse ne hanno fornito ispirazione.
Riportiamo il testo parzialmente sintetizzato.
Sintesi
della denuncia sporta alla Procura di Roma dal collega Nicola Pellegrini:
“Come
tutti gli iscritti a questo Ordine ho ricevuto la notifica di una cartella di
pagamento relativa alla iscrizione a ruolo di importi da pagare in favore della
“O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani)”
indicata sulla cartella come “O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale Assistenza
Sanitari Italiani)” omettendo la parola “orfani”.
L’ O.N.A.O.S.I. è una “Fondazione privata” che nacque nel 1899 in Perugia
come Collegio Convitto per i figli orfani dei sanitari italiani, poi
regolamentato con la Legge n. 306/1901 divenendo “Ente Pubblico”.
Nel 1977 fu ritenuto “Ente inutile” ed iniziarono le attività di
liquidazione. Nonostante ciò sopravvisse sino al 1995 quando, per evidenti
motivi clientelari, si brigò politicamente e l’Onaosi fu inserita nel decreto
legislativo n. 509/1994 trasformandola da “Ente Pubblico” in “Fondazione
privata”, finanziata con i contributi degli iscritti e dei simpatizzanti e
alla quale potevano aderirvi volontariamente anche i medici convenzionati ed i
liberi professionisti.
Le
attività dalla Onaosi, così per come erano definite dal precedente statuto,
erano sicuramente meritorie e degne della massima considerazione. Era però
lasciata alla volontà dei professionisti la libertà di aderirvi e di godere
quindi delle eventuali prestazioni o di partecipare in maniera semplicemente
solidale alle sue attività.
Tali
attività non sono comunque mai state scevre da polemiche e da dubbi sulla loro
gestione, da alcuni definita clientelare, visto che non è mai stata soggetta al
controllo diretto dei suoi sostenitori e finanziatori.
Nel
corso degli anni l’Onaosi ha accumulato un grande patrimonio mantenendo però
moderato il livello delle prestazioni assistenziali. La Corte dei Conti, nel
2001, analizzando il bilancio dell’Ente rilevava un eccessivo incremento degli
introiti dell’ Ente, per cui si raccomandava l'adozione d’opportune
iniziative tese a riequilibrare le situazione finanziaria. Rilevava inoltre
alcuni punti che non rispettavano pienamente le regole contabili.
Nonostante
ciò il Consiglio di Amministrazione, da anni detenuto saldamente in mano di
poche persone, lavora per cercare di ampliare sempre più il bacino di
contribuzione e quindi avere maggiori risorse da gestire.
Nel
2002 quando con la “spinta e l’impegno” del Consiglio di Amministrazione e
del suo Presidente si arriva all’approvazione di una piccola norma inserita
nella finanziaria per il 2003 (art. 52 c. 23 della L. 289/2002), che, di fatto,
modifica la legge n. 306 del 1901 ed estende a tutti i sanitari liberi
professionisti iscritti agli Ordini dei Farmacisti, Medici, Chirurghi,
Odontoiatri, Veterinari per un totale di circa 700.000 persone, la contribuzione
obbligatoria demandando al Consiglio di amministrazione dell’ente la
determinazione dell’ ammontare del contributo e delle modalità di
riscossione.
L’ente
si ritrova quindi a ricevere contribuzioni non più da 140.000 aderenti
volontari ma da ben oltre 700.000 medici, farmacisti e veterinari coattivamente
obbligati al suo mantenimento!
L’
estensione della contribuzione appare comunque ingiustificata dal punto di vista
del bilancio ed anche in relazione a quanto lo stesso Presidente Paci, in una
recente intervista pubblicata sul sito della FNOMCeO a firma di C.F. confermava
dichiarando che le ottime condizioni economiche dell’Ente, erano tali da
garantire le prestazioni per i prossimi quindici anni.
Giova
ricordare che la Fondazione rivolge, o meglio rivolgeva le sue attività alla
tutela degli Orfani dei sanitari e ciò non a vita ma per un breve periodo ed in
ogni caso dal verificarsi dell’evento luttuoso e sino al compimento del 30°
anno: c’è da chiedersi quanti siano questi orfani o meglio quanti siano i
decessi in questa categoria professionale!
L’Onaosi
nel 2003 ha erogato 4700 prestazioni (dato estratto dal sito www.onaosi.it) per
una cifra pari a 40 milioni di euro di cui circa 3300 ad orfani. Il nuovo
obbligo di contribuzione esteso a tutti i sanitari (medici, farmacisti,
odontoiatri e veterinari) porterà nelle casse dell’Ente circa 70 milioni di
euro.
Sorge
spontaneo chiedersi come sarà impiegata la differenza! Si auspica un maggior
numero di orfani?
Le
attività patrimoniali dell’ Ente sempre in aumento hanno raggiunto il valore
di £ 745.000.000.000 con un patrimonio immobiliare enorme.
La
Fondazione ha appena inaugurato una residenza per anziani a Montebello (Pg) che
offre soggiorni a prezzi ridotti. Sfugge come tale progetto sia conforme alla
missione originaria dell’Ente.
Oggi l’Onaosi gestisce residenze universitarie, convitti, centri vacanze e
centri per anziani, per la maggior parte a pagamento. Le attività gratuite sono
praticamente inesistenti e limitate e con particolari norme di accesso. Le
attività di assistenza agli orfani si limitano alla erogazione di borse di
studio.
Nei
programmi dell’ente vi è la costruzione o l’acquisizione di altre strutture
da destinare a residenze, sia per studenti sia per anziani ma, con tutto il
rispetto per gli anziani, non comprendo come sia possibile estendere a questa
categoria la definizione di “orfani”: prima o poi tutti lo diventiamo!
Inoltre queste residenze sono a pagamento, anche se a tariffe agevolate. In ogni caso la disponibilità di posti non consente ugualmente a tutti i contribuenti di godere della loro utilizzazione. I posti vengono infatti attribuiti in base ad un particolare schema di graduatoria per cui alcuni possono sempre godere del servizio ed altri ne sono sempre, matematicamente esclusi! Inoltre un criterio di selezione si basa sugli anni di contribuzione: ne deriva che tutti coloro i quali sono divenuti contribuenti obbligatori per effetto della legge 289/2002 non potranno, per lunghi anni, godere delle prestazioni dell’Onaosi!!! Quindi pagano per ottenere cosa?
In
buona sostanza l’Onaosi è un ente che esercita anche attività commerciale i
cui mezzi patrimoniali gli sono però forniti, per legge, da un’intera
categoria professionale.
Ritengo
che l’estensione del contributo a tutti i sanitari italiani abbia quindi poco
a che vedere con l’assistenza agli orfani bisognosi, ma rappresenti un
programma d’espansione estraneo alla originaria missione dell’Ente che,
ricordiamo era quella di provvedere al mantenimento, alla educazione ed alla
istruzione degli orfani e delle orfane bisognosi dei medici, chirurghi
veterinari e farmacisti!
Tale
programma di espansione è confermato dalle variazioni apportate allo statuto
dell’Onaosi nel febbraio 2004.
All’art.
2, modificato, si legge che la condizione di bisogno prescritta all’art. 1
della L. 306 del 1901 in vigore ed istitutiva dell’Ente non è più necessaria
e per ottenere l’assistenza basta essere orfani indipendentemente dal reddito.
E’ abolito lo stato di bisogno . Possono quindi accedere alle prestazioni
anche soggetti economicamente benestanti (come e' la maggior parte degli anziani
medici dipendenti o convenzionati).
Anche
la condizione d’orfano è resa non fondamentale, essendo stato esteso il
beneficio ai figli di sanitari inabili, sempre indipendentemente dalle
condizioni di bisogno.
E’
stata poi superata la condizione d’essere figli di sanitari inabili, essendo
sufficiente essere figli di contribuenti viventi e abili.
Con
le modifiche sopra indicate si viola e si snatura la vigente Legge n. 306/1901
istitutiva dell’Ente, mutando sostanzialmente gli scopi della fondazione in
quanto all’art 1 recitava “provvederà, a norma del suo statuto di
fondazione, al mantenimento, alla educazione ed alla istruzione così degli
orfani che delle orfane bisognosi dei medici, chirurghi veterinari e farmacisti
gravati del contributo obbligatorio o volontario”.
È
evidente la modifica dell’oggetto sociale e il suo ampliamento in modo
da gestire maggiori risorse e garantire prestazioni sempre più numerose alle
quali possono accedere solo una parte delle persone obbligate alla
contribuzione, mascherando questa come atto di solidarietà verso persone meno
fortunate!
La
solidarietà verso fondazioni private o enti di beneficenza, pur meritori, non
è un sentimento che lo Stato può imporre. Esso attiene alla sensibilità
personale e come tale deve essere regolato.
A
giudizio dello scrivente l'art. 52 c. 23 della L. 289/2002 e la sua
applicazione sono anche in contrasto con i dettati dei seguenti articoli della
Costituzione:
-dell’articolo
3 per l’evidente violazione delle libertà personale ed uguaglianza dei
cittadini;
-dell’articolo
18 per l’atto coercitivo d’adesione ad un Ente privato;
-dell’articolo
38 perché l’assistenza privata non può essere resa obbligatoria;
dell’articolo
53 perché il contributo richiesto per gli anni 2003 e 2004 non è rapportato
alla capacità retributiva di ciascun contribuente ma al loro stato anagrafico.
Inoltre
il nuovo statuto dell’Onaosi viola l’articolo 23 della Costituzione perché
in contrasto con la legge 306/1901 tuttora vigente in quanto:
Le
prestazioni fornite non sono, per tipologia, essenziali ma solo integrative.
Vi
sono situazioni di disparità nella gestione dell’Ente: restano dei posti
riservati nel Consiglio di Amministrazione a rappresentanti degli Ordini di
Perugia, cosa che può essere normale in un Ente a contribuzione volontaria ma
che non appare equa per un Ente "universale" sostenuto dal contributi
di tutti.
Vi
sono situazioni di disparità nel godimento delle prestazioni: lo Statuto
prevede ad esempio che anche medici viventi possano usufruire delle prestazioni
dell’Ente purché iscritti da almeno 30 anni. Ciò comporta che tutti i
sanitari iscritti coattivamente in epoca attuale dovranno pagare i contributi
senza però poter godere di tali prestazioni, ne’, in gran parte, potranno
goderne in futuro per ovvi motivi anagrafici. Si viene a verificare, insomma,
una trattamento privilegiato di pochi, sostenuto dai contributi di tutti
Chiedo
pertanto all’Autorità Giudiziaria di appurare se le attività dell’ONAOSI
siano concretate correttamente, in sintonia con l’originaria legge del 1901,
ovvero se con le modifiche apportate allo statuto si violino le norme imperative
della Costituzione e di altre leggi dello Stato. Inoltre chiedo che l’Autorità
Giudiziaria appuri se sia legittima o meno l’obbligatorietà di contribuzione
e di sostegno ad una attività privata, ancorché avallata da una legge dello
Stato.