Il balletto degli Inibitori di Pompa; quasi impossibile fare di peggio!
La Regione Lazio si esibisce in una delle sue peggiori prestazioni (complice anche un Sindacato)

La modalita' di ricettazione degli IPP. In principio c'era 

- la delibera n. 124 del 27 febbraio 2007 
- seguita dall' integrazione del
la delibera 197 del 20 marzo 2007
-
variata dalla determina del 30 marzo 2007
- corretta dalla nota  n. 35 del 30 marzo 2007
- variata dalla determina del 14 aprile 2007

Sarebbe più divertente di un film di Totò, se non fosse che dietro ognuno di questi cambiamenti, disposti e firmati sempre dalle stesse persone, ci sono professionisti disperati, che si dibattono tra improvvisi e contraddittori cambiamenti e non sanno come tutelare gli interessi dei propri assistiti.
Cerchiamo di fare il punto (ad oggi, perché l’ esperienza ci avvisa che domani sarà di nuovo cambiato tutto): 
La Regione Lazio stabilisce il prezzo di riferimento degli IPP allineato a quello meno costoso, incurante del fatto che un’ analoga decisione è stata bocciata in Liguria dal TAR.
Gli assistiti, qualora assumano un IPP diverso da quello di riferimento, dovranno pagare la differenza di prezzo. 
Tuttavia e’ possibile che, in casi particolari, il paziente abbia effettiva necessità di un
altro IPP; in questo caso il medico dovrà segnalare la cosa scrivendo in ricetta che il farmaco è “insostituibile”.  
Fin qui la determina originale; a questo punto comincia il balletto: non più la scritta in ricetta (anche se non si capisce bene il motivo) ma una
"nuova cervellotica modalità di esenzione pretesa dalla FIMMG" (parole non nostre, ma di una circolare Assiprofar- Federfarma) che prevede la divisione in 6 categorie diversamente siglate
Ma, stabilita la modalita'-sigle, dove inserirle?
Le Regioni hanno a disposizione otto caselle (in alto a destra) dedicate alle loro esigenze, ma la cosa sarebbe troppo semplice: le sigle di esenzione vanno scritte nella casella destinata alle note AIFA!!
Anzi no: dopo averci riflettuto (?) sopra, il colpo di genio: meglio inserirle nelle caselle destinate alle esenzioni per patologia!!!
E gli invalidi di guerra? nella prima stesura pagavano la differenza come tutti, poi qualche anima buona ha reinterpretato la legge 203 e si e’ reso conto che tutto sommato non era il caso di insistere: almeno loro non pagano.
E il personale navigante? Quello SASN? Nemmeno lui paga.

E i medici arrancano in mezzo a un labirinto di sigle ed esenzioni, col continuo rischio di sbagliare e doverne poi rispondere; gli informatici impazziscono per tener dietro ai cambiamenti e adeguare i programmi dei computer.

E non crediamo sia finita qui: se un paziente è portatore di una malattia rara interessante l’ apparato gastroenterico, dove inserira’ la sigla che gli darà diritto alla multiprescrizione?
Che si tratti di pochi o molti pazienti non avrebbe nessuna importanza, perché la salute è un diritto inalienabile anche per un singolo soggetto.
Insomma, aspettiamoci ulteriori cambiamenti. 
Un breve schema qui sotto

- Tutti, tranne gli Invalidi di Guerra (G1 e G2)  le vittime del Terrorismo (V01) e i naviganti (SASN) pagano la differenza col Lansoprazolo. Per questi pazienti è sufficiente inserire la sigla dell’ esenzione.
Non pagano i seguenti soggetti:
-Intolleranti al Lansoprazolo (B)
-Allergici al L. (C)
-Non rispondenti alla terapia con L. (D)
-In terapia con Teofillina e Tacrolimus (E)
-In cura con altro IPP  fino al termine del ciclo (F)
La sigla va inserita nell’ ultima delle caselle destinate alle esenzioni per patologia.
Non barrare la N perché annulla l’ esenzione.

Dobbiamo sottolineare come questa caotica modalità di prescrizione, con 5 opzioni diverse,  moltiplica la possibilità di errore da parte del medico.
In particolare comporta:
- uno sforzo mnemonico ulteriore ad ogni prescrizione
- un adeguamento continuo dei produttori di software, con probabile lievitazione dei costi.
- la possibilità di errore dei lettori ottici nelle caselle destinate alle patologie e occupate invece dalle sigle degli IPP
- l' obbligo, nei casi B e C e D, di dimostrare che il paziente aveva gia' effettuato terapie con lansopraziolo (senza di che non e' possibile sostenere ne' l'intolleranza, ne' l' allergia, ne' l' insuccesso della terapia).
- l' obbligo, in certi casi di intolleranza, di inoltrare la segnalazione di effetto avverso.
- l’ impossibilità di inserire l’ esenzione per malattia rara (che occupa tutte le sei caselle) per i pazienti che ne abbiano diritto.
- necessita' di cambiare di nuovo tutto allorche' le caselle destinate dallo Stato alle Patologie Croniche rivengano nuovamente destinate a tale scopo. 
Daniele Zamperini