Il balletto degli Inibitori di Pompa; quasi impossibile fare di
peggio!
La
Regione Lazio si esibisce in una delle sue peggiori prestazioni
(complice anche un Sindacato)
La
modalita' di ricettazione degli IPP. In
principio c'era
- la
delibera n. 124 del 27 febbraio 2007
- seguita dall' integrazione della
delibera 197 del 20 marzo 2007
- corretta dalla nota n. 35 del 30 marzo 2007
- variata dalla determina del 14 aprile 2007
Sarebbe
più divertente di un film di Totò, se non fosse che dietro
ognuno di questi cambiamenti, disposti e firmati sempre dalle
stesse persone, ci sono professionisti disperati, che si dibattono
tra improvvisi e contraddittori cambiamenti e non sanno come
tutelare gli interessi dei propri assistiti.
Cerchiamo di fare il punto (ad oggi, perché l’ esperienza ci
avvisa che domani sarà di nuovo cambiato tutto):
La Regione Lazio stabilisce il prezzo di riferimento degli IPP
allineato a quello meno costoso, incurante del fatto che un’
analoga decisione è stata bocciata in Liguria dal TAR.
Gli assistiti, qualora assumano un IPP diverso da quello di
riferimento, dovranno pagare la differenza di prezzo.
Tuttavia e’ possibile che, in casi particolari, il paziente
abbia effettiva necessità di un altro
IPP; in questo caso il medico dovrà segnalare la cosa scrivendo
in ricetta che il farmaco è “insostituibile”.
Fin qui la determina originale; a questo punto comincia il
balletto: non più la scritta in ricetta (anche se non si capisce
bene il motivo) ma una "nuova cervellotica modalità
di esenzione pretesa dalla FIMMG" (parole non nostre, ma di
una circolare Assiprofar- Federfarma) che prevede la divisione in
6 categorie diversamente siglate.
Ma, stabilita la modalita'-sigle, dove inserirle?
Le Regioni hanno a disposizione otto caselle (in alto a destra)
dedicate alle loro esigenze, ma la cosa sarebbe troppo semplice:
le sigle di esenzione vanno scritte nella casella destinata alle
note AIFA!!
Anzi no: dopo averci riflettuto (?) sopra, il colpo di genio:
meglio inserirle nelle caselle destinate alle esenzioni per
patologia!!!
E gli invalidi di guerra? nella prima stesura pagavano la
differenza come tutti, poi qualche anima buona ha reinterpretato
la legge 203 e si e’ reso conto che tutto sommato non era il
caso di insistere: almeno loro non pagano.
E il personale navigante? Quello SASN? Nemmeno lui paga.
E
i medici arrancano in mezzo a un labirinto di sigle ed esenzioni,
col continuo rischio di sbagliare e doverne poi rispondere; gli
informatici impazziscono per tener dietro ai cambiamenti e
adeguare i programmi dei computer.
E
non crediamo sia finita qui: se
un paziente è portatore di una malattia rara interessante l’
apparato gastroenterico, dove inserira’ la sigla che gli darà
diritto alla multiprescrizione?
Che si tratti di pochi o molti pazienti non avrebbe nessuna
importanza, perché la salute è un diritto inalienabile anche per
un singolo soggetto.
Insomma, aspettiamoci ulteriori cambiamenti.
Un breve schema qui sotto
- Tutti, tranne gli Invalidi di Guerra (G1 e
G2) le vittime del
Terrorismo (V01) e i naviganti (SASN) pagano la differenza col
Lansoprazolo. Per questi pazienti è sufficiente inserire la sigla
dell’ esenzione.
Non pagano i seguenti soggetti:
-Intolleranti al Lansoprazolo (B)
-Allergici al L. (C)
-Non rispondenti alla terapia con L. (D)
-In terapia con Teofillina e Tacrolimus (E)
-In cura con altro IPP fino
al termine del ciclo (F)
La sigla va inserita nell’ ultima delle caselle destinate alle
esenzioni per patologia.
Non barrare la N perché annulla l’ esenzione.
Dobbiamo sottolineare come questa caotica
modalità di prescrizione, con 5 opzioni diverse,
moltiplica la possibilità di errore da parte del medico.
In particolare comporta:
- uno sforzo mnemonico ulteriore ad ogni prescrizione
- un adeguamento continuo dei produttori di software, con
probabile lievitazione dei costi.
- la possibilità di errore dei lettori ottici nelle caselle
destinate alle patologie e occupate invece dalle sigle degli IPP
- l' obbligo, nei casi B e C e D, di dimostrare che il paziente
aveva gia' effettuato terapie con lansopraziolo (senza di che non
e' possibile sostenere ne' l'intolleranza, ne' l' allergia, ne' l'
insuccesso della terapia).
- l' obbligo, in certi casi di intolleranza, di inoltrare la
segnalazione di effetto avverso.
- l’ impossibilità di inserire l’ esenzione per malattia rara
(che occupa tutte le sei caselle) per i pazienti che ne abbiano
diritto.
- necessita' di cambiare di nuovo tutto allorche' le caselle
destinate dallo Stato alle Patologie Croniche rivengano nuovamente
destinate a tale scopo.
Daniele Zamperini