D.: In caso di accertamento di decesso di un mio paziente posso chiedere il pagamento del certificato di morte (scheda ISTAT) e certificato di constatazione in quanto non compresi tra quelli rilasciati gratuitamente dal SSN?

R.: A nostro parere no.

 La Legge pone a carico del medico la “denuncia” dei decessi dei propri pazienti e delle cause che ne hanno comportato tale decesso. La comunicazione del decesso deve essere fatta dal medico alla autorita’ sanitari. Da cio’ deriva che la nostra prestazione viene a essere in effetti non una certificazione ma una “denuncia obbligatoria” di un evento interessante la salute pubblica. Le leggi e i decreti sui LEA (e sui certificati gratuiti ed obbligatori) non si riferiscono a questo tipo di prestazioni ma a certificazioni rilasciate a richieste per uso dell’assistito.

Inoltre, dato che la legge dispone che il medico debba inoltrare la denuncia all’ Autorita’ Sanitaria, ne deriva che il cliente-committente non e’ il deceduto o i suoi familiari ne’ l’ Agenzia Funebre (per cui non e’ lecito chiedere ad essi un pagamento) ma l’ Autorita’ stessa. Il fatto che per prassi il certificato venga inoltrato non dal medico ma da altre figure non e’ rilevante, in quanto questi vengono ad essere semplici intermediari, come dei “postini”.

La Circolare 4/E/05 dell' Agenzia delle Entrate, avente per argomento l' applicazione dell' IVA sui certificati di tipomedico- legale, ha poi  confermato la gratuita' del certificato di morte.

Daniele Zamperini