D.: In caso di accertamento di decesso di un
mio paziente posso chiedere il pagamento del certificato di morte (scheda ISTAT)
e certificato di constatazione in quanto non compresi tra quelli rilasciati
gratuitamente dal SSN?
R.: A nostro parere no.
La Legge pone a carico del medico la
“denuncia” dei decessi dei propri pazienti e delle cause che ne hanno
comportato tale decesso. La comunicazione del decesso deve essere fatta dal
medico alla autorita’ sanitari. Da cio’ deriva che la nostra prestazione
viene a essere in effetti non una certificazione ma una “denuncia
obbligatoria” di un evento interessante la salute pubblica. Le leggi e i
decreti sui LEA (e sui certificati gratuiti ed obbligatori) non si riferiscono a
questo tipo di prestazioni ma a certificazioni rilasciate a richieste per uso
dell’assistito.
Inoltre, dato che la legge dispone che il medico
debba inoltrare la denuncia all’ Autorita’ Sanitaria, ne deriva che il
cliente-committente non e’ il deceduto o i suoi familiari ne’ l’ Agenzia
Funebre (per cui non e’ lecito chiedere ad essi un pagamento) ma l’
Autorita’ stessa. Il fatto che per prassi il certificato venga inoltrato non
dal medico ma da altre figure non e’ rilevante, in quanto questi vengono ad
essere semplici intermediari, come dei “postini”.
La Circolare 4/E/05 dell' Agenzia delle Entrate, avente per argomento l' applicazione dell' IVA sui certificati di tipomedico- legale, ha poi confermato la gratuita' del certificato di morte.
Daniele Zamperini