Alcuni comportamenti a rischio del Medico di Famiglia
Ormai e' ben evidente come i medici abbiano piu' da temere, da parte delle Autorita', per mancanze di tipo legal-burocratico che per errori di tipo professionale. Pur essendo tali nozioni ben note, riteniamo utile riepilogare alcuni comportamenti che, pur essendo attuati quasi sempre per ingenuita' o per leggerezza, possono comportare gravi rischi legali.
Alcuni comportamenti da evitare:
Tenere presente che le Asl possono svolgere ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità da parte di medici, odontoiatri, veterinari e psicologi che esercitano la libera professione presso cliniche e studi privati.
Il decreto del Ministero della sanità del 31 luglio 1997, emanato in attuazione della legge finanziaria n.662 del 1996, attribuisce, infatti, alle aziende sanitarie locali compiti in materia di accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità nell'esercizio dell'attività medica, anche mediante accertamenti presso studi medici privati, convenzionati o non convenzionati. Il medico non puo' opporsi all' acquisizione di dati sensibili da parte degli ispettori, in quanto previsto da espresse norme di legge.
Lo ha confermato il Garante in risposta alla segnalazione di una Asl che aveva rappresentato il timore che i titolari di studi medici privati si potessero opporre ai controlli adducendo una violazione della privacy.
E' importante anche ricordare che il Pubblico Ufficiale che venga a conoscenza di un comportamento che costituisca reato perseguibile d' ufficio ha l' obbligo di sporgere denuncia.
Nel caso percio', ad esempio, che nel corso di una ispezione della ASL o di altre Autorita' ( anche effettuata per scopi diversi) vengano riscontrati dei comportamenti del tipo di quelli esemplificati, il medico puo' venirsi a trovare denunciato, o comunque in grave difficolta'.
Daniele Zamperini ("Lo dice la FIMMG", ottobre 2002)