Il
contagio silente da HCV non da' diritto a rendita INAIL
Le
cautele e le limitazioni cui va
incontro il soggetto che contrae il virus HCV non comportano di per se'
diminuzione dell'attitudine al lavoro e della capacita' reddituale.
Corte
Suprema di Cassazione Sez. Lavoro Sentenza
n. 4165 del 1° marzo 2004
C.D.
infermiera presso l'USL, nel corso della sua attività lavorativa si era punta
con l'ago di una siringa, contraendo il virus da HCV.
Chiedeva
quindi all' INAIL riconoscimento del diritto a rendita in ordine
all'infortunio sul lavoro subito.
Il
Giudice di I grado accoglieva la richiesta, che invece veniva respinta nel
corso del successivo appello.
La
Corte d' Appello rilevava irrilevanti le valutazioni del consulente tecnico di
ufficio sulle possibili cautele cui l'infortunata doveva sottostare
nell'esercizio della sua professione e sul pericolo di futuro insorgere di
fatti patologici in ragione dell'infezione virale (all'atto silente) ovvero su
inconvenienti per variazione di abitudini alimentari. Riteneva pure eventuale
ma improbabile un riverbero sulla capacità lavorativa generica di una
diminuita capacità lavorativa specifica, comunque non tale da determinare una
percentuale di inabilità dell'11%.
L' interessata ricorreva in Cassazione, adducendo documentazione che
denunziava "un aggravarsi della patologia e comunque una lesione reale
del fegato".
La
Corte riteneva inaccettabile tale documentazione, dovendosi in tale sede
giudicarsi solo su problemi di legittimita' e non di merito. Accoglieva le
tesi della Corte d' Appello che aveva ritenuto che "le
valutazioni circa le attenzioni e le limitazioni, cui inevitabilmente va
incontro un soggetto che contrae il virus HCV (particolarità del regime
alimentare, cautele nei rapporti con i terzi, diminuita intensità della vita
lavorativa), fra l'altro in presenza di malattia silente, non attengono in
linea di principio alla tutela antinfortunistica, perché estranee alla
nozione dell'attitudine al lavoro nella sua espressione della capacità
lavorativa generica, quest'ultima riferita alla diminuzione della concreta
capacità di lavoro dell'assicurato in rapporto alla produzione del reddito, e
non anche, come sembra volersi nel caso di specie, alle particolari mansioni
svolte dall'infortunata".
Per
questi motivi il ricorso veniva respinto
Daniele
Zamperini