Se lo specialista convenzionato arreca un danno erariale alla ASL, il giudizio spetta alla Corte dei Conti

(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 922 del 21.12.1999).

 

Nell'ambito della complessa e molteplice attività svolta dai medici specialisti in regime di

convenzionamento esterno, sulla base delle convenzioni nazionali con le U.S.L. (ora A.S.L.), previste dall'art. 48

della legge n. 833 del 1978, anche nel sistema sorto a seguito della istituzione, in forza di detta legge, del

servizio sanitario nazionale, accanto all'esercizio delle prestazioni medico-professionali legali (che ha luogo sulla

base di rapporti di diritto privato fra i medici specialisti e le U.S.L., con conseguente estraneità dei professionisti

alla struttura amministrativa dell'ente e devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario), esistono compiti

"lato sensu" di certificazione sanitaria e finanziaria, il cui svolgimento si inserisce nell'ambito

dell'organizzazione strutturale, operativa e procedimentale dell'U.S.L. ed ha natura amministrativa, con la

conseguenza che il professionista con riguardo a detti compiti, operando in forza di una devoluzione da parte

dell'U.S.L., li svolge in esecuzione di un rapporto di servizio. Ne discende che, allorquando si assuma verificato

un danno erariale che si ricolleghi a comportamenti del professionista riconducibili a detta attività

amministrativa, in ordine alla relativa responsabilità sussiste la giurisdizione contabile della Corte dei Conti

(nella specie si contestava ad un professionista, come causa del danno erariale, la redazione di impegnative

inusuali, incongrue od incomplete, nonché di prescrizioni eccessive e di fatturazioni multiple e gonfiate per false

prestazioni ambulatoriali).