Se lo specialista convenzionato arreca un danno erariale alla ASL, il
giudizio spetta alla Corte dei Conti
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 922 del 21.12.1999).
Nell'ambito della complessa e molteplice
attività svolta dai medici specialisti in regime di
convenzionamento esterno, sulla base delle
convenzioni nazionali con le U.S.L. (ora A.S.L.), previste dall'art.
48
della legge n. 833 del 1978,
anche nel sistema sorto a seguito della istituzione, in forza di detta legge,
del
servizio sanitario nazionale, accanto
all'esercizio delle prestazioni medico-professionali legali (che ha luogo sulla
base di rapporti di diritto privato fra i
medici specialisti e le U.S.L., con conseguente estraneità dei professionisti
alla struttura amministrativa dell'ente e
devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario), esistono compiti
"lato sensu" di certificazione
sanitaria e finanziaria, il cui svolgimento si inserisce nell'ambito
dell'organizzazione strutturale, operativa e
procedimentale dell'U.S.L. ed ha natura amministrativa, con la
conseguenza che il professionista con
riguardo a detti compiti, operando in forza di una devoluzione da parte
dell'U.S.L., li svolge in esecuzione di un
rapporto di servizio. Ne discende che, allorquando si assuma verificato
un danno erariale che si ricolleghi a
comportamenti del professionista riconducibili a detta attività
amministrativa, in ordine alla relativa
responsabilità sussiste la giurisdizione contabile della Corte dei Conti
(nella specie si contestava ad un
professionista, come causa del danno erariale, la redazione di impegnative
inusuali, incongrue od incomplete, nonché di
prescrizioni eccessive e di fatturazioni multiple e gonfiate per false
prestazioni ambulatoriali).