PILLOLE DI MEDICINA TELEMATICA – Marzo 2003
A cura di Daniele Zamperini- Raimondo Farinacci - Marcello Gennari
MEDICINA LEGALE
La Cassazione ha sottolineato la violazione del dovere di fedeltà alla P.A. da parte del G. avendo egli fatto ricoverare presso una clinica privata il paziente proveniente dalla struttura pubblica da cui egli dipende senza essersi attivato nell'ambito della medesima struttura pubblica al fine di consentire l'immediato intervento.
Nel caso di necessita' di ricovero urgente (come prospettato al paziente), infatti, sarebbe stato doveroso " il ricovero immediato per procedere ad accertamenti tempestivi, eventualmente costringendo ad ulteriori attese pazienti le cui condizioni siano meno pressanti, e, nel caso, al tempestivo intervento chirurgico… In tale situazione, quando il paziente tornò tre giorni dopo per ricoverarsi, il G. avrebbe dovuto per le vedute ragioni disporne il ricovero immediato e, ove questo fosse stato assolutamente impossibile per carenza di letti, avviare il paziente presso altra struttura ospedaliera disponibile, anzichè consigliargli una serie di esami da effettuare in una struttura privata."
La Corte riconosceva nel comportamento del G. "la violazione di doveri professionali normativamente definiti" e confermava la condanna che pero', essendo gli eventi accaduti nel 1993, risultava prescritta.
[ E’ quindi reato, per il medico dipendente da un Ospedale, attivarsi per indirizzare i pazienti dalla struttura pubblica a quella privata, avendo egli, in quanto dipendenti della pubblica amministrazione, un "dovere di fedeltà" che lo obbliga a fare quanto in suo potere per consentire il ricovero "immediato" sempre nell'ambito della sanità pubblica.
Nel caso specifico e' stato sottolineato che la scelta del ricovero presso la struttura privata non fosse un' autonoma decisione del paziente, il quale neanche conosceva la clinica in questione, ma fosse artatamente indotta dal Sanitario, che forniva anche false informazioni circa la mancanza, nella struttura pubblica, delle endoprotesi necessarie al paziente, con "artifici e raggiri" che erano stati alla base della condanna per truffa.
Non sarebbe percio' reato, di per se', inviare il paziente presso una struttura privata: diviene perseguibile invece l' indirizzamento presso una struttura privata allorche' vengano addotte motivazioni false o pretestuose, magari per fini di lucro personale e non venga fatto prima il possibile per effettuare il ricovero presso una struttura pubblica.]
Daniele Zamperini