CHIARIMENTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO ALLA CONTROFIRMA DELLA NOTA CUF


1): quesito posto da Bruno Palmas, vicesegretario nazionale FIMMG:

Gentile Dottoressa Sassano,
Le sottopongo un problema in merito alla questione della dichiarata abolizione di fatto della controfirma sulla Nota CUF, prevista dai decreti attuativi del disposto dell'articolo 50, 326/2003.
Tale obbligo per il medico era stato previsto dalla Legge 448/98, art. 70, comma 2.
Dai nostri esperti legali viene sollevato il dubbio che nella disposizione normativa attuale (art. 50 e decreti attuativi) non sia sufficientemente e chiaramente esplicita la disposizione abrogativa o sostitutiva della controfirma del medico prevista dalla Legge 448/98.
Le chiedo, pertanto, di volerci formulare una interpretazione dell'Agenzia in merito e se non sia il caso di chiedere l'inserimento, nella emananda Legge Finanziaria, di una disposizione abrogativa del solo obbligo di controfirma nell'ambito del citato comma 2.


2): risposta

In risposta al quesito da Voi posto si allega, di seguito, copia della e-mail ricevuta dalla dott.ssa Cavallo, collaboratrice del dr. Massicci, che ha esaminato il tema da Voi posto. Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.
Cordiali saluti
Anna Pia Sassano

"In merito alle "note CUF" il nuovo modello di ricetta di cui al decreto interministeriale 18 maggio 2004 (attuativo del comma 2 dell'art 50 della L. 326/2003), recepisce quanto attualmente stabilito dalle norme vigenti in materia, sulla base di quanto verificato dal Ministero della salute in occasione della predisposizione del medesimo decreto.

In particolare si fa riferimento all'art. 70, comma 2 della legge 448/1998:

Con il Ministero della salute si è stabilito che, poichè la legge non parla di "doppia firma", la soluzione adottata con la nuova ricetta fa si che con la sola firma della ricetta di fatto si "controfirma" anche la nota.
Antonietta Cavallo

Commento: la nuova interpretazione elimina, finalmente, un odioso problema burocratico e permette di escludere sanzioni per i medici che siano stati richiamati dalla ASL per l' omissione della controfirma.

Non e' ben chiaro, pero', il motivo per cui tale interpretazione vada limitata alle prescrizioni effettuate sul " nuovo modello di ricetta di cui al decreto interministeriale 18 maggio 2004" e non possa essere ritenuto valido anche per le prescrizioni pregresse.
In base ad un principio piu' generale di diritto, riteniamo comunque che i colleghi eventualmente interessati possano utilmente utilizzare questa nuova
interpretazione.
Il problema potra' essere quello dell' idonea diffusione della decisione, e la prevedibile opposizione di qualche frangia rigorista che non si accontentera' di tale parere pretendendo magari una dichiarazione "ufficiale" sulla G.U. con ulteriori specificazioni in merito

DZ