Anche l' illecito sportivo puo' rientrare nell'
ambito penale
Cass. Penale . 1943 del 23/5/2005
Se l' atleta presenta condotte deliberatamente
pregiudizievoli dell' integrita' fisica dell' avversario, oltre all' illecito
sportivo puo' ravvisarsi un illecito penale.
Il coso specifico riguardava un calciatore che, nel
corso di una partita, aveva violentemente colpito un avversario all' addome
procurandogli la rottura della milza. La difesa dell' imputato aveva invocato,
tra le altre motivazioni di assoluzione, il principio del "consenso dell'
avente diritto", in base al quale ogni giocatore si assumerebbe
volontariamente il rischio di subire una lesione nel corso del gioco. La Corte
ha respinto tale interpretazione, per il principio di indisponibilita' della propria integrita' fisica.
In particolare la Corte ha definito
penalmente rilevante la condotta di colui che durante una competizione sportiva
non solo vada a travalicare l'area del rischio consentito violando le regole
tassative del principio di lealtā e di rispetto dell'avversario (condotta
sanzionata dai regolamenti sportivi), ma effettui quella violazione
deliberatamente, allo scopo di conseguire il risultato, con indifferenza
per l'altrui integritā fisica o addirittura con volontaria accettazione
del rischio di pregiudicarla.
Se la circostanza di gioco č solo l'occasione dell'azione volta a cagionare
lesioni, sorretta dalla volontā di compiere un atto di violenza fisica
(per ragioni estranee alla gara, per pregressi risentimenti personali, per
rivalsa o ritorsione) si rientra nel campo delle lesioni dolose; si rientra
invece nel campo delle lesioni colpose nelle ipotesi in cui la violazione dalla
quale conseguano lesioni personali, avvenuta nel corso di
un'ordinaria situazione di gioco, sia finalizzata non ad arrecare pregiudizio
all'avversario, ma al conseguimento in forma illecita e dunque
antisportiva di un determinato obiettivo agonistico, salva la verifica in
concreto che lo svolgimento di un'azione di gioco non sia stata che un
pretesto per cagionare volontariamente danni all'avversario.
Nel caso specifico, non essendosi riscontrata una deliberata volonta' di
ledere, il reato e' stato rubricato come colposo.