Illegittime le norme contenenti la previsione di arbitrato obbligatorio per la risoluzione delle controversie
Corte Costituzionale Sentenza 08/06/2005, n. 211
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13 del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345 nella parte in cui prevede un arbitrato obbligatorio per la risoluzione delle controversie relative alla costruzione o all'esercizio dell'acquedotto del Monferrato e all'applicazione dello stesso decreto. Poichè, infatti la Costituzione garantisce ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti, che, sola, può derogare al precetto contenuto nell’art. 102, comma primo, Cost., sicché la “fonte” dell’arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà
autoritativa.