FINALMENTE IN CHIUSURA L' "AFFARE ONAOSI"?
Tutto viene a chi sa aspettare...
La
Commissione Affari sociali della Camera ha proposto un emendamento
che ridimensiona drasticamente il ruolo ONAOSI. Finalmente
ascoltata la voce dei sanitari italiani?
La
Commissione Affari sociali nella seduta del 17 ottobre 2006
durante l’esame in sede consultiva del provvedimento in titolo
ha approvato un emendamento sostitutivo della lettera e)
dell’articolo 2 della legge n. 306 del 1901 inerente alle
disposizioni per il funzionamento dell’ONAOSI. Nella fattispecie
si dispone la soppressione del contributo obbligatorio a carico di
tutti sanitari iscritti agli ordini professionali (farmacisti,
medici chirurghi, odontoiatri e veterinari).
L’emendamento
approvato prevede infatti solo il contributo dei sanitari pubblici
dipendenti nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione
della fondazione che ne fissa misure e modalità di versamento con
regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti. Tale
emendamento sarà trasmesso alla Commissione bilancio.
L'
emendamento va sulla strada indicata dalle categorie sanitarie, e
di cui anche noi ci siamo fatti portavoce: la solidarieta' deve
essere volontaria, e non si possono mantenere certe disuguaglianze
e certi privilegi attualmente esistenti.
Speriamo
solo che questo emendamento non venga bloccato nel suo iter;
qualora accadesse, dovremo tener nota degli autori del blocco, per
le prossime scadenze elettorali.
Riportiamo
il testo dell' emendamento:
ART.
47.(Disposizioni per il funzionamento dell’Opera Nazionale
Assistenza Orfani Sanitari Italiani-ONAOSI).
1. La lettera e) dell’articolo 2 della legge7 luglio 1901, n.
306 come sostituita dal comma
23 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e` sostituita dalla seguente:
« e) il contributo dei sanitari pubblici
dipendenti, nella misura stabilita dal
Consiglio di amministrazione della fondazione,
che ne fissa misure e modalita` di
versamento con regolamenti soggetti ad approvazione
dei ministeri vigilanti ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni.
».
2. Lo statuto dell’Opera nazionale assistenza orfani
sanitari italiani non puo` prevedere
finalita` o attivita` operative, funzionali
e gestionali diverse da quelle previste
dall’articolo 1, della Legge 7 luglio
1901, n. 306. Nel caso tale statuto, alla
data di entrata in vigore della presente legge, non
sia conforme alle finalita` del
citato articolo 1, della legge n. 306/1901, gli organi competenti
provvedono a conformarlo
in maniera corrispondente entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, decorsi inutilmente
i 30 giorni il Ministro dell’interno vi
provvede in maniera sostitutiva allo
scopo nominando un commissario straordinario.
»
DZ-GZ