FINALMENTE IN CHIUSURA L' "AFFARE ONAOSI"? 
Tutto viene a chi sa aspettare...

La Commissione Affari sociali della Camera ha proposto un emendamento che ridimensiona drasticamente il ruolo ONAOSI. Finalmente ascoltata la voce dei sanitari italiani?

 La Commissione Affari sociali nella seduta del 17 ottobre 2006 durante l’esame in sede consultiva del provvedimento in titolo ha approvato un emendamento sostitutivo della lettera e) dell’articolo 2 della legge n. 306 del 1901 inerente alle disposizioni per il funzionamento dell’ONAOSI. Nella fattispecie si dispone la soppressione del contributo obbligatorio a carico di tutti sanitari iscritti agli ordini professionali (farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari).

L’emendamento approvato prevede infatti solo il contributo dei sanitari pubblici dipendenti nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti. Tale emendamento sarà trasmesso alla Commissione bilancio.

L' emendamento va sulla strada indicata dalle categorie sanitarie, e di cui anche noi ci siamo fatti portavoce: la solidarieta' deve essere volontaria, e non si possono mantenere certe disuguaglianze e certi privilegi attualmente esistenti.

Speriamo solo che questo emendamento non venga bloccato nel suo iter; qualora accadesse, dovremo tener nota degli autori del blocco, per le prossime scadenze elettorali.

 Riportiamo il testo dell' emendamento: 

ART. 47.(Disposizioni per il funzionamento dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani-ONAOSI).
1. La lettera e) dell’articolo 2 della legge7 luglio 1901, n. 306 come sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e` sostituita dalla seguente: « e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalita` di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni. ». 
2. Lo statuto dell’Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani non puo` prevedere finalita` o attivita` operative, funzionali e gestionali diverse da quelle previste dall’articolo 1, della Legge 7 luglio 1901, n. 306. Nel caso tale statuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia conforme alle finalita` del citato articolo 1, della legge n. 306/1901, gli organi competenti provvedono a conformarlo in maniera corrispondente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi inutilmente i 30 giorni il Ministro dell’interno vi provvede in maniera sostitutiva allo scopo nominando un commissario straordinario. »

DZ-GZ