Garante Privacy: Informativa semplificata per i medici di base
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con provvedimento del 19/07/06 (G.U. del 08/08/06 n. 183) indica gli elementi essenziali che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali.
Viene specificato che:
a) le informazioni relative allo stato di salute dei pazienti possono essere
rese note ai familiari o conoscenti solo se
gli assistiti abbiano manifestato uno
specifico consenso al proprio medico. Al riguardo, l'informativa e il consenso
possono intervenire anche successivamente alla prestazione nei soli
casi di impossibilità fisica o di incapacità
dell'interessato;
b) i suddetti medici raccolgono, di regola, i dati personali presso
l'interessato e possono trattare
informazioni relative ai suoi ricoveri, agli esiti di esami clinici e diagnostici
(effettuati sulla base della prescrizione dello stesso medico) solo quando
l'interessato abbia manifestato alla
struttura sanitaria o al professionista presso cui si è rivolto il
suo consenso.
Gli elementi vanno integrati in base a situazioni specifiche (sperimentazione
clinica, medicina mediante comunicazioni elettroniche ecc.).
I contenuti dell'informativa possono essere comunicati direttamente
all'assistito, a voce o per iscritto, oppure affiggendo il testo
dell'informativa, facilmente visibile, nella sala d'attesa dello studio medico
ovvero con altra idonea modalità (in aggiunta o in sostituzione delle altre
forme) quale, ad esempio, la riproduzione dell'informativa in carte tascabili
con eventuali allegati pieghevoli; generalmente vanno comunicati prima della
prestazione salvo casi particolari.
Riportiamo, di seguito il testo consigliato dal
Garante, da adattare eventualmente alle specifiche necessità del singolo
medico.
Tale testo non e' tassativo, e possono essere usate dizioni diverse. In
particolare il testo da noi precedentemente consigliato in questo sito e'
perfettamente idoneo, ed anzi e' anche piu' esaustivo, per cui resta pienamente
valido e chi lo avesse usato puo' essere del tutto tranquillo; non e' necessario
raccogliere nuovamente il consenso.
"Gentili signori,
desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere attività
necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre
prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche.
Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il
vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici.
Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per garantire la
conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei miei collaboratori,
nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i
professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture che
possono conoscerli.
I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto
dalla legge.
Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti
solo su vostra indicazione.
In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come
sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben
custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo.
Per attività più delicate da svolgere nel vostro interesse, sarà mia cura
informarvi in modo più preciso."
Daniele Zamperini
Guido Zamperini
(20/08/2006)