Molti aspetti discutibili; alcune norme finora giudicate "di buon senso" diventano obblighi di legge
Decreto legislativo n. 219 del 24.04.06, Gazzetta Ufficiale n. 142 del
21.06.06 - Suppl. Ordinario n. 153
Gli articoli da 113 a 128 del citato provvedimento affrontano il problema
della pubblicità e dell'informazione scientifica dei farmaci presso tutti gli
operatori sanitari, in particolare presso i medici.
Tutta la materia sottostà alla supervisione dell'AIFA e non consente
presentazioni che possano risultare parziali o distorsive.
E' permesso organizzare visite ai laboratori e ai centri di ricerca delle
imprese farmaceutiche, ma solo nel caso che queste visite siano orientate allo
sviluppo delle conoscenze nei settori specifici relativi alla formazione ed
all'aggiornamento dei medici.
Gli informatori scientifici, in occasione delle visite periodiche, devono
consegnare al medico, per ciascun prodotto presentato, il riassunto delle
caratteristiche del prodotto con prezzo ed eventuali condizioni di
prescrivibilità a carico del SSN (questo obbligo non sussiste se il medico è
in possesso di una pubblicazione aggiornata che riporti queste informazioni).
Gli informatori scientifici possono consegnare campioni gratuiti al medico, su
sua richiesta scritta recante data, timbro e firma, con le seguenti
limitazioni: a) entro i 18 mesi successivi alla data di prima
commercializzazione del farmaco: 2 campioni a visita fino ad un massimo di 8
campioni nell'anno (per ogni dosaggio o forma farmaceutica); medicinali in
commercio da più di 18 mesi: non più di 4 campioni a visita fino ad un
massimo di 10 campioni nell'anno; d) non può essere fornito alcun campione
dei medicinali disciplinati dal DPR n. 309 del 1990 (sostanze stupefacenti o
psicotrope).
Il medico, dal canto suo, deve assicurare la conservazione del medicinale
secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul foglio illustrativo.
Nel corso dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali è
espressamente vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi
pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e comunque
collegabili all'attività del medico.
La normativa entra in vigore il 6 luglio 2006.