Infortunio in itinere: solo su terreno pubblico
Il TAR esclude l' infortunio in itinere se verificatosi sul proprio terreno
condominiale
Il TAR definisce con maggior precisione il concetto di “infortunio in
itinere”, stabilendo in particolare che non integra la fattispecie di
infortunio in itinere l'incidente occorso nelle scale condominiali nel recarsi
al lavoro.
Non può essere considerato infortunio in itinere (specifica il Tribnale)
l'incidente occorso ad un dipendente pubblico mentre si recava al lavoro nello
scendere le scale del condominio in cui risiede, in quanto evento verificatosi
nel luogo di abitazione: infatti, affinchè possa gravare sulla comunità il
rischio generico della "strada" nell'infortunio in itinere, la
distanza che il dipendente è tenuto a coprire per raggiungere il luogo di
lavoro non può che essere il percorso stradale, vale a dire quello delle
ordinarie vie di comunicazione che si dipartono dall'edificio di cui fa parte la
casa di abitazione.
Ratio dell'istituto è l'indennizzare il lavoratore rispetto agli effetti nocivi
di un accadimento che si verifichi, senza sua diretta responsabilità, in un
ambito esterno alla sua sfera di privata autonomia.
(TAR Sentenza, Sez. II, 13/04/2005, n. 2695)