All' invalido vanno affidati
compiti compatibili con le sue condizioni
Non puo' essere licenziato
se gli vengono affidate mansioni non compatibili con le sue condizioni fisiche
(Cassazione Sezione Lavoro n. 9547 del 14 giugno 2003).
E. P.,
invalido civile affetto da gravi difetti della funzione deambulatoria, veniva
assunto da una Ditta in base alla legge sul collocamento obbligatorio.
Gli
venivano assegnate mansioni di guardia addetto alla sorveglianza di due
macchine poste su piani diversi e collegate da sette gradini. I compiti
assegnatigli prevedevano frequenti spostamenti sulla scala e lungo una
passerella.
L’azienda
lo licenziava durante il periodo di prova, addebitandogli scarsa diligenza
nello svolgimento dei compiti affidatigli.
Il
lavoratore impugnava il licenziamento davanti al Pretore sostenendo che le
mansioni assegnategli erano inadeguate al suo stato di invalidità perché
comportavano rapidi spostamenti incompatibili con le sue difficoltà di
deambulazione.
Sia
il Pretore che il Tribunale di II grado, sulla base di una consulenza tecnica e
di testimonianze, ritenevano illegittimo il licenziamento.
Anche
la Suprema Corte rigettava il ricorso
dell’azienda in quanto, pur essendo stato assunto E.P.con patto di prova,
tuttavia le norme operano nel senso di imporre che la prova riguardi mansioni
compatibili con lo stato dell’invalido. L’affidamento di mansioni compatibili
costituisce quindi il necessario presupposto dell’esperimento in quanto
l’apprezzamento del datore di lavoro sull’attitudine e la diligenza
dell’invalido deve avvenire nell’ambito della sua effettiva capacità
lavorativa.
Premesso
tale principio il mancato affidamento di mansioni compatibili con lo stato di
invalidità rende contra legem in
radice l’esperimento effettuato, assorbendo ogni questione relativa alla
diligenza dimostrata dal lavoratore.
Daniele Zamperini
Guido Zamperini