"Scienza e Professione"
Mensile di informazione e varie attualita' - Reg.
Trib. Roma n. 397/2004 del 7/10/2004
Resp.: Daniele Zamperini O.M. Roma
19738 - O. d. G. Lazio e Molise 073422
Garante Privacy: Attività
extramuraria. Le Asl possono effettuare ispezioni.
Le Asl possono svolgere ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle
disposizioni sulla incompatibilità da parte di medici, odontoiatri, veterinari e
psicologi che esercitano la libera professione presso cliniche e studi privati.
Lo ha confermato il Garante in risposta alla segnalazione di una Asl che aveva
rappresentato il timore che i titolari di studi medici privati si potessero opporre ai
controlli adducendo una violazione della privacy.
Il Garante ha osservato che il connesso trattamento dei dati personali è, in generale,
legittimo poiché rientra tra quelli che le aziende possono svolgere per esercitare le
funzioni istituzionali ad esse attribuite dalla legge o dai regolamenti.
Il decreto del Ministero della sanità del 31 luglio 1997, emanato in attuazione della
legge finanziaria n. 662 del 1996, attribuisce, infatti, alle aziende sanitarie locali
compiti in materia di accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di
incompatibilità nell'esercizio dell'attività medica, anche mediante accertamenti presso
studi medici privati, convenzionati o non convenzionati.
Il decreto del Ministero della sanità, inoltre, nel richiamare la funzione ispettiva
descritta, prevede espressamente che le istituzioni private "sono tenute a fornire,
su richiesta della U.S.L., tutte le informazioni utili all'accertamento di eventuali
situazioni di incompatibilità".
Nell'ipotesi che le ispezioni riguardino anche dati sensibili, l'Autorità ha ricordato
che il trattamento dei dati sensibili è consentito ad una pubblica amministrazione solo
se previsto da una espressa norma di legge che individui la rilevante finalità di
interesse pubblico perseguita, le operazioni eseguibili e i tipi di dati trattabili. In
questo ambito, peraltro, il recente decreto legislativo n. 135 del 1999 ha previsto tra le
finalità di rilevante interesse pubblico, che legittimano l'accesso della pubblica
amministrazione a dati sensibili, anche le attività dirette alla gestione dei rapporti di
lavoro e le attività ispettive e di controllo sul buon andamento dell'attività
amministrativa, demandando ad eventuali regolamenti la specificazione dei tipi di dati e
di operazioni che siano strettamente necessarie.
Newsletter 6 - 12 dicembre 1999