I limiti del Trattamento Sanitario Obbligatorio (sentenza)
Una sentenza del Trbunale di Venezia chiarisce ancora i requisiti necessari
(ed i limiti che ne derivano) per l' applicazione di TSO: no, per problemi di
ordine pubblico.
Il Tribunale di Venezia (sentenza 19/12/2005) ha accolto la richiesta di
risarcimento da parte di un cittadino che aveva subito un ricovero coatto senza
che ne esistessero i presupposti di legge.
Il cittadino riferiva di aver ricevuto la visita di un carabiniere, e, con il
pretesto di controllare la sua idoneita' per il possesso di un’arma da lui
detenuta, veniva costretto a svolgere visita attitudinale in ospedale. Li'
veniva a conoscenza che in realta' tale comportamento era finalizzato all'
esecuzione di un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), disposto dal sindaco
allo scopo di prevenire una strage che, a detta di terzi, egli avrebbe avuto in
animo di compiere. I familiari infatti avevano manifestato una grave
preoccupazione per una situazione di deterioramento caratteriale, di particolare
irascibilita' , di litigiosita', aggravata dalla consapevolezza del possesso di
un arma.
Il ricorrente subiva così dodici giorni di degenza forzata, durante i quali era
sottoposto a terapie mediante assunzione di psicofarmaci.
Il tribunale di Venezia ha sottolineato come il trattamento sanitario
obbligatorio non ha nulla a che fare con il disagio psicologico
dell’interessato: la Legge non prevede che questa procedura abbia uno scopo
preventivo, ma anzi si basa sul concetto che la limitazione alla libertà
personale del soggetto portatore di un disagio psichico costituisce,
assolutamente, extrema ratio, alla stregua di misura cautelare appunto privativa
della libertà personale.
Non sembra nemmeno che si sia cercato di ottenere il consenso
dell’interessato. La preoccupazione dei congiunti e il possesso dell' arma
erano, in questo caso, irrilevanti, in quanto potevano costituire problema di
ordine pubblico, ma non di trattamento psichiatrico obbligatorio che, per sua
natura, riguarda esclusivamente problemi sanitari. Non sono piu' ammessi TSO con
la vecchia formula "pericoloso per se' o per altri": la legge infatti
vieta che il trattamento sanitario obbligatorio sia disposto nei confronti di un
soggetto che, quand’anche presuntivamente pericoloso per sé o per gli altri,
non sia stato direttamente e personalmente visitato nell’immediatezza della
proposta; inoltre vieta che tale trattamento sia proposto e convalidato
allorche' il soggetto non sia stato posto nelle condizioni di scegliere terapie
alternative.
“Nella concitazione degli eventi - rimarca il Tribunale- , tutti i soggetti
coinvolti hanno evidentemente confuso lo strumento di fatto utilizzato con altri
strumenti preventivi, volti ad evitare l’eventuale consumazione di fatti
delittuosi ovvero autolesivi”.
Daniele Zamperini—Guido Zamperini
Fonte: IPSOA