Linea dura verso i malati che si sottraggono alla visita di controllo
Ripetute
condanne in Cassazione per lavoratori assenti alle visite di
controllo: le giustificazioni devono essere rigorose
Una
prima sentenza della sezione Lavoro della Cassazione (Sent. n.
6618/2007) ha confermato che costituisce giusta causa di
licenziamento "il non consentire al datore di lavoro il
controllo sullo stato di malattia senza dar prova di un'adeguata
ragione di impedimento".
Il lavoratore aveva tentato di giustificare il proprio
allontanamento con la necessità di accompagnare la nonna ad una
visita di controllo producendo in giudizio il relativo certificato
medico. Ma i giudici non sono stati dello stesso parere:
"La
reperibilità del lavoratore ammalato nel domicilio durante le
prestabilite ore della giornata costituisce un onere all'interno
del rapporto assicurativo con l'ente previdenziale e un obbligo
accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro, la
cui violazione assume rilievo disciplinare all'interno del
rapporto stesso, salva la prova, da parte del lavoratore,
dell'esistenza di un ragionevole impedimento all'osservanza del
comportamento dovuto. … il dipendente non può limitarsi a
produrre il certificato medico attestante l'effettuazione di una
visita specialistica o di un trattamento terapeutico durante
l'orario di reperibilità, ma deve dare dimostrazione della loro
urgenza e indifferibilità, e cioè di una necessità di
effettuarli sorta durante le ore della possibile visita di
controllo".
Analoghi principi sono espressi in un’ altra sentenza (Sent.
3921/2007) riguardante un lavoratore assente dal proprio domicilio
nelle fasce orarie di controllo perché recatosi da un medico
specialista.
Il lavoratore, in questo caso, deve dimostrare
l'impossibilità di sottoporsi a tale visita al di fuori delle
fasce orarie di reperibilità.La Cote ha precisato che
"l'assenza alla visita di controllo, per non essere
sanzionata … può essere giustificata oltre che dal caso di
forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non
insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la
lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la
presenza personale dell’assicurato, come la concomitanza di
visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti
specialistici, purché il lavoratore dimostri l’impossibilità
di effettuare tali visite in orario diverso da quello
corrispondente alle fasce orarie di reperibilità".
Daniele Zamperini