Mancato consenso
senza danno alla salute non comporta danno economicamente apprezzabile
Il Giudice Unico, dott. Damiano Spera, del Tribunale di Milano, Sez.V Civ.,ha enunciato, Sentenza 29/03/2005,
il
principio che non è economicamente apprezzabile il danno non patrimoniale da mancato consenso informato
se non vi sia stata lesione del diritto alla salute.
Il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui il medico non può più intervenire sul paziente senza
averne ricevuto prima il consenso non ha per oggetto un atto puramente formale e burocratico, ma è la
condizione imprescindibile per trasformare un atto illecito (la violazione dell'integrità psicofisica) in
un atto lecito.
Da ciò consegue che la mancata richiesta del consenso effettivo informato deve
valutarsi quale autonoma fonte di responsabilità in capo ai medici per lesione del diritto
costituzionalmente protetto di autodeterminazione, la cui lesione dà luogo ad un danno non patrimoniale.
Tuttavia nelle ipotesi in cui all'esito dell'intervento cui non sia stato dato il consenso
informato da parte del paziente (o in cui tale consenso sia stato prestato per un intervento eseguito
con modalità diverse da quelle previste), in assenza di colpa medica, non consegua alcun pregiudizio alla
salute del paziente, ma anzi un miglioramento delle sue condizioni psicofisiche, la lesione del diritto
all' autodeterminazione produce sì un danno non patrimoniale seppure ontologicamente trascurabile o
comunque di entità economica non apprezzabile.
Emanuele Liddo - Avvocato a Pescara
[E' utile specificare, per gli inesperti, che
l' argomento della sentenza e' il mancato consenso alle cure, che
nulla ha a che vedere col consenso al trattamento dei dati personali.
Tale sentenza indica un nuovo orientamento giurisprudenziale, che speriamo
sia poi confermato e consolidato in quanto incide in modo importante sulla
prassi medico-chirurgica. Finora il mancato consenso era stato spesso
considerato danno illecito di per se', risarcibile indipendentemente dal
concreto danno alla salute che ne fosse derivato. Puo' essere accaduto
quindi, ad esempio, che il chirurgo trovatosi di fronte, nel corso di un
intervento, ad una patologia imprevista che imponeva un intervento diverso
da quello per cui aveva ricevuto il consenso, si sia trovato a dover poi
difendere il proprio operato, pur ineccepibile sul piano sanitario, dalle
pretese risarcitorie del paziente. La consapevolezza della mancanza di un
danno risarcibile potrebbe attenuare la conflittualita' in questo settore.
DZ]
(La sentenza sara' pubblicata prossimamente per esteso su www.scienzaeprofessione.it)