Danno biologico: aggiornati gli importi economici
per risarcimenti fino al 9%
Con decreto 10 giugno 2005 (G.U. 21/6/2005 n.
142) il Ministero delle attivitā
produttive ha aggiornato gli importi dovuti per il risarcimento dei danni alla
persona di lieve entitā, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti.
Tale modifica decorre dal mese di aprile 2005.
Le nuove tabelle riportano importi nella misura di seicentosettantaquattro
euro e settantotto centesimi in relazione al valore del primo punto di
invaliditā per danno biologico permanente per postumi da lesione pari o
inferiori al 9%.
Il danno biologico temporaneo (al 100%) e' stato portato a trentanove euro e
trentasette centesimi per ogni giorno di inabilitā assoluta.