Abbandonare l' infortunato e' omissione di soccorso (o peggio)
Il dovere di
prestare assistenza all'infortunato, imposto dal Codice Penale, obbliga ad
attendere in loco l'arrivo dei soccorsi
La
Corte di Cassazione (sez. V penale, sentenza n. 3397 del 2/2/2005) ha confermato
la condanna per Omissione di Soccorso (art. 593 C.P.) ai danni di un
soccorritore che, essendo stato testimone di un incidente stradale, aveva
chiamato prontamente la polizia ed il pronto intervento sanitario ma si era poi
allontanato dal luogo dell’ incidente senza attenderne l’ arrivo.
L’ infortunato era poi deceduto malgrado i successivi soccorsi.
La
Cassazione ha specificato che l’ obbligo di prestare assistenza
non si limita all’
immediato intervento ma deve comprendere, successivamente, l'adozione delle
cautele atte a limitare il danno riportato dalla persona offesa ed a scongiurare
la sua ulteriore esposizione a pericolo.
Era indispensabile, quindi che il primo soccorritore attendesse la “presa in carico” dell’ infortunato da parte dei successivi intervenuti.
Il
medico, poi, ha obblighi ulteriori, legati alle sue qualfiche: a seconda del
ruolo che rivesta nella circostanza egli puo' essere Pubblico Ufficiale,
incaricato di pubblico servizio o esecente un servizio di pubblica utilita'. In
ogni caso la violazione dell' obbligo di soccorso riveste per lui
caratteristiche di particolare gravita'.
Guido
Zamperini - Daniele Zamperini