La prescrizione, per i medici specializzandi 83/91, non e' automatica!
Come da noi anticipato in alcuni precedenti articoli, uno dei problemi
piu' spinosi per gli specializzandi 1983/91 che avanzano il diritto alla corresponsione
della borsa di studio per il periodo di specializzazione, e' quello della prescrizione del
diritto.
Tale prescrizione puo' essere, a seconda dei settori, quinquennale o decennale; il TAR
Lazio, investito del problema, stabiliva con sentenza n. 5927/02, e
rifacendosi a precedenti sentenze ( n. 640 del 1999 e n. 6691 del 2001) che tale
termine, nel caso in questione, fosse quello piu' breve, e che quindi il diritto decadesse
dopo cinque anni dal momento in cui la somma dovesse essere riscossa.
Su tali basi, il Ministero rifiutava i rimborsi affermandone l' avvenuta prescrizione.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 4945/04) pero' ha
rigettato l' eccezione di prescrizione opposta dal Ministero per evitare i rimborsi.
Afferma il Consiglio di Stato:
"- La discrezionalità dellAmministrazione va riconosciuta per
lorganizzazione, la programmazione e la gestione dei corsi di specializzazione, ma
non può riguardare il limite temporale di applicazione delle direttive che dalle norme
nazionali di recepimento viene fissato ai corsi di specializzazione iniziati nellanno
accademico 1991/92, senza considerare quelli iniziati prima e in corso di svolgimento.
- Va respinto il rilievo della Amministrazione - secondo il quale, in difetto di atti
interruttivi, il diritto a percepire somme sostitutive delladeguata remunerazione
prevista dalle direttive CEE dovrebbe ritenersi soggetto alla prescrizione quinquennale o
decennale, laddove non vengono forniti elementi precisi, circa lasserita inesistenza
di atti interrutivi da parte dellistante, anteriormente alla proposizione delloriginario
gravame, non indicando la esatta avvenuta decorrenza del termine prescrizionale che si
assume genericamente, non rispettato...".
A differenza di quanto diffuso da parecchi mezzi di informazione, va
specificato quindi che il Tribunale non ha sancito, sic et simpliciter, il diritto al
risarcimento: ha piuttosto affermato alcuni importanti principi:
- Che si debba tener conto anche dei corsi posti "a cavallo" della soglia
temporale 1991/92
- Che non si possa dare per scontato il decorso dei termini di prescrizione, presentandolo
in forma generica, ma che questo vada dimostrato, specificando (da parte dell'
Amministrazione) sia quale sia il termine preso in considerazione, sia l' assenza di
eventuali atti, da parte degli specializzandi, aventi il potere di interrompere il decorso
della prescrizione stessa.
E' probabile, quindi, che vengano attivate nuove procedure idonee a
verificare, caso per caso, i requisiti delle richieste, onde individuare i casi che
rientrino nei parametri fissati dal Consiglio di Stato.
Daniele Zamperini. fonte della massima: http://www.dirittosanitario.net