PILLOLE DI MEDICINA TELEMATICA – Marzo 2003

A cura di Daniele Zamperini- Raimondo Farinacci - Marcello Gennari

MEDICINA LEGALE

E' responsabile per colpa grave ed e' tenuto al risarcimento, il Primario che effettui ricoveri impropri o troppo prolungati in favore di un proprio familiare.

CORTE DEI CONTI, sez. giur. per l'Emilia-Romagna, SENTENZA 29 maggio 2001, n. 1135

I Fatti

L' AUSL di Rimini riferiva di aver disposto il recesso dal servizio del prof. Carlo B., Dirigente ospedaliero di II. Livello "essendosi accertato nei confronti del medesimo dei ricoveri impropri e/o eccessivamente prolungati a favore di un diretto familiare (la propria madre)".

Il danno conseguente, era stato quantificato in lire 53.537.080.

Il procedimento amministrativo aveva concluso negativamente in ordine alla correttezza degli anzidetti ricoveri: per il primo ricovero (dal 17 marzo al 24 maggio 1996), pur non contestandosi la sua opportunità iniziale (per accertamenti relativi ad una patologia lombosciatalgica non acuta, ma resistente alla terapia domiciliare), veniva rilevata la sua anomala protrazione in rapporto alle valutazioni degli atti clinici documentati ed alla durata media di degenza per analoghe patologie, protrazione non giustificata neppure da un episodio di scompenso cardiaco risoltosi nello spazio di una settimana. Per il secondo ricovero (5 giugno - 2 novembre 1996) si contestava, oltre alla lunghezza, il fatto che il ricovero urgente stesso fosse stato effettuato direttamente dal prof. B. senza passare per il Pronto Soccorso. Inoltre la diagnosi di ammissione ("lombosciatalgia dx. acuta") non risultavava seguita da coerente trattamento terapeutico e che la condizione di instabilità vascolare e cardiocircolatoria (reale motivo del ricovero secondo le giustificazioni del prof. B.) non trovava adeguata corrispondenza nell'impostazione terapeutica adottata. Circa il terzo ricovero, anch'esso protrattosi in modo anomalo (9 agosto - 16 ottobre 1997), si rilevava che la paziente, ricoverata per "rachialgia acuta con irradiazione sciatalgica sinistra" non fu sottoposta ad alcun trattamento coerente con tale sintomatologia manifestando, secondo la documentazione clinica, uno stato patologico cronico per il quale sarebbero state necessarie un'impostazione terapeutica ed una vigilanza clinica effettuabili in regimi assistenziali diversi dal ricovero ospedaliero.


La difesa dell' accusato eccepiva la discrezionalita' tecnica alla base dei ricoveri effettuati, nonche' ventilava una possibile corresponsabilita' della ASL per omissione dei doverosi controlli, o per indebita tolleranza delle eventuali irregolarita' riscontrate.

La sentenza

Il primario, ha stabilito la Corte, si e' posto con il suo comportamento in aperta violazione con le indicazioni relative al contenimento della spesa sanitaria.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 502/92 il Legislatore ha stabilito dei meccanismi fondati sui cc.dd. D.R.G. (Diagnosis Related Groups, cioè Raggruppamenti omogenei di diagnosi); in più, con il decreto 15 aprile 1994, il Legislatore ha classificato in tre categorie le prestazioni di assistenza ospedaliera consentendo "ai ricoveri ospedalieri (nei Reparti ordinari) soltanto per patologie acute e contenendo la durata delle degenze nei limiti di tempo strettamente necessari".


Il Primario invece, con il suo comportamento, ha disatteso tali finalità, contravvenendo ai criteri di economicità della gestione del Presidio Ospedaliero, occupando indebitamente un letto per lunghi periodi, e ostacolando l' espletamento di interventi o di prestazioni assistenziali verso altri utenti.

" Posto che tra i soggetti chiamati al corretto perseguimento degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale nonché al rispetto dei criteri e delle priorità dettate per la gestione delle degenze devono collocarsi innanzitutto i Primari responsabili dei singoli reparti, si afferma che il comportamento del Primario qui convenuto (così come sopra descritto) deve ritenersi censurabile in quanto caratterizzato da notevole inadempimento degli obblighi del suo ufficio sicché in esso è individuabile l'elemento soggettivo del dolo o, quanto meno, della colpa grave."

Inoltre " Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 ("Ordinamento interno dei servizi ospedalieri"), aveva stabilito, all'art. 7 (terzo comma), che il primario "provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure" ed "è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche" e, all'art. 14, che "negli ospedali regionali e provinciali il servizio di accettazione sanitaria è espletato, qualora non sia possibile istituirlo in modo autonomo, dal personale addetto al pronto soccorso" (secondo comma), che "sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del malato decide il medico di guardia" (sesto comma) e che "il giudizio sull'urgenza e sulla necessità del ricovero è rimesso alla competenza del medico che accetta l'infermo .." (nono comma)."

I giudici hanno ritenuto che il comportamento tenuto dal Primario fosse gravemente colposo: "Lo scostamento rilevabile, ad un esame comparativo, tra la condotta in astratto prescritta dalla normativa vigente (sopra richiamata) e la condotta in concreto tenuta dal convenuto… è di tale evidenza da essere di per sé ostensivo dell'esistenza di un atteggiamento psicologico improntato ad assoluta indifferenza nei confronti dei vincoli posti dall'ordinamento a tutela dell'interesse pubblico: si deve allora affermare che, anche se il soggetto agente non ha voluto l'evento dannoso, lo ha però determinato grazie alla sua negligenza, negligenza così marcata da imporre la necessità di configurare il suo operato come gravemente colposo.

Costituiscono indici eloquenti della gravità della colpa: la reiterazione di ricoveri impropri, il loro perdurare per un tempo da 5 a 11 volte superiore alla degenza media di reparto (secondo i dati statistici, relativi a pazienti ultraottantenni, di cui si è detto in narrativa) ed il mancato rispetto persino delle disposizioni vigenti in materia di ammissione al ricovero ospedaliero".

"Né è possibile invocare, per quanto riguarda la durata dei ricoveri ospedalieri, le prerogative inerenti alla discrezionalità tecnica giacché, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr., ad es., Consiglio di Stato, Sezione VI., 26 ottobre 1979, n. 729), gli atti a prevalente contenuto tecnico-discrezionale non sfuggono al sindacato di legittimità allorché sia violato uno dei cosiddetti "limiti interni" della discrezionalità amministrativa".

A causa dell' inadempienza da parte della ASL nell' effettuazione dei doverosi controlli, la Corte condannava il Primario al risarcimento dei danni nella somma di lire 20.000.000 piu' interessi e spese di giudizio.

Daniele Zamperini