Reazioni avverse a farmaci e vaccini: inquadramento e comportamento pratico
(Dott. Marco Venuti, con la collaborazione del dott. Daniele
Zamperini)
Larticolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 44 del 18
febbraio 1997 (come modificato dallarticolo 1, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo n. 95 dell8 aprile 2003) stabilisce che le reazioni avverse devono
essere segnalate dai medici e dagli altri operatori sanitari. Ai sensi dellarticolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 44
del 18 febbraio 1997 (come modificato dallarticolo 1, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo n. 95 dell8 aprile 2003), confermato anche dallarticolo 1,
comma 3, del decreto del Ministero della salute del 12 dicembre 2003:
Se la segnalazione viene fatta dal singolo cittadino, la scheda deve
essere inoltrata al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di
appartenenza (articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 12 dicembre 2003).
Ciò non esclude che anche il singolo cittadino possa segnalarle di persona: articolo 4,
comma 1 del decreto del Ministero della salute del 12 dicembre 2003.
Sempre lo stesso articolo stabilisce che bisogna segnalare solo le reazioni avverse gravi
ed inattese, con sole due eccezioni: per tutti i vaccini e per i farmaci posti sotto
monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati periodicamente dal Ministero della
salute (vedi decreto del Ministero della salute del 21 novembre 2003) bisogna segnalare
ogni tipo di reazione avversa, anche non grave.
Per la segnalazione bisogna utilizzare la scheda unica di segnalazione di sospetta
reazione avversa nella sua nuova versione (allegato 1 al decreto del Ministero della
salute del 12 dicembre 2003), seguendo le modalità previste dalla Guida alla
compilazione (allegato 2 allo stesso decreto) e, in caso di reazioni avverse a
vaccino, dei suggerimenti del Ministero della salute (allegato 3 allo stesso decreto).
Il singolo cittadino deve invece utilizzare una scheda di segnalazione diversa (articolo 4
del decreto del Ministero della salute del 12 dicembre 2003).
Le schede di segnalazione di sospetta reazione avversa possono essere ottenute,
evidentemente, con fotocopia dei modelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale (n. 36 del
13.02.2004), oppure scaricandole dal sito web del Ministero
della salute selezionando "Decr_SchedaUnica.pdf"; è compito, comunque,
degli informatori scientifici consegnare alcuni esemplari della scheda durante le visite
ai medici (articolo 3 del decreto del Ministero della salute del 12 dicembre 2003).
Discorso a parte deve essere fatto per i farmaci sottoposti a sperimentazione clinica: in
questo caso tutte le reazioni avverse serie inattese devono essere comunicate dallo
sperimentatore al promotore della sperimentazione il quale provvederà, a sua volta, a
notificarle al Ministero della salute e al/i Comitato/i etico/i interessato/i; il
promotore della sperimentazione è tenuto ad informare anche gli altri sperimentatori; in
caso di decesso notificato di un soggetto sottoposto a sperimentazione clinica con un
nuovo farmaco, lo sperimentatore ne darà comunicazione, oltre che al promotore della
sperimentazione, direttamente anche al Comitato etico (decreto legislativo n. 211 del 24
giugno 2003, articoli 16, 17 e 18).
Uno
schema riepilogativo aggiornato della normativa, di facile consultazione, è messo a
disposizione al seguente link: www.medicoeleggi.it/pillole/freeconsult.htm