Recupero delle somme da parte della P.A.: non e' valido, se non c'e' chiarezza
Il TAR Calabria, sez. II, con la sentenza n. 150/06 del
14/2/2006, ha annullato i provvedimenti di recupero, da parte di una Pubblica
Amministrazione, di emolumenti pagati erroneamente a un dipendente.
“ Se è vero– afferma il TAR- che l'atto con cui l'amministrazione richiede al dipendente le somme indebitamente erogate deve essere qualificato quale atto dovuto, emanato nell'esercizio di un diritto nascente dall'art. 2033 del cod. civ. e privo di una valenza provvedimentale, nel quale è sufficiente che siano chiarite le ragioni del recupero a prescindere dalla buona fede dell'accipiens (cfr. cons. Stato sez VI, 20 febbraio 2002), è pur vero che lo stesso sottostà comunque ad un onere motivazionale che non può ritenersi assolto laddove l'atto non espliciti in alcun modo le ragioni sostanziali in base alle quali il dipendente non ha diritto alla somme in precedenza corrisposte”.
Infatti, continua la sentenza, il provvedimento non
spiega in maniera esauriente i motivi del recupero delle somme e, nei conteggi
allegati si limita, senza esplicitare alcunché, a individuare delle cifre
indicate come correttamente dovute, delle cifre indicate come indebitamente
percepite e a fare la differenza tra le somme così.
In un caso simile _ ricordano i Giudici- il Consiglio di
Stato ha recentemente ritenuto che ".. il dovere dell'Amministrazione di
motivare i propri provvedimenti è imposto per assicurare la trasparenza
dell'azione amministrativa, onde consentire al cittadino attraverso di essa di
comprendere le ragioni della loro adozione e, in ultima analisi, di verificare
se l'azione svolta sia stata coerente con il principio costituzionale del buon
andamento (art. 97 Cost.).
L’ atto impugnato, invece, era espressa in modo non comprensibile per il
comune cittadino, con termini tecnici e riferimenti normativi di non immediata
percezione per una persona specializzata in materie non giuridiche.
Per questi motivi il TAR annullava il provvedimento
dell’ Amministrazione (pur salvando la possibilita’ di eventuali ulteriori
provvedimenti).
Daniele
Zamperini
Guido
Zamperini