Responsabilita' degli insegnanti alle gite scolastiche
La responsabilità per danni causati dal comportamento degli alunni durante
le gite scolastiche e’ una responsabilità extracontrattuale. Ne risponde il
Ministero, salvo eventuale rivalsa (sentenza).
La Cassazione (sez. III civile, sentenza n. 9752 del 10/5/2005, ha stabilito che
gli insegnanti statali, limitatamente ai casi di “culpa in vigilando” non
sono legittimati passivamente verso terzi (non rispondono cioe’ direttamente,
ne’ possono essere direttamente chiamati in giudizio) per cui gli eventuali
illeciti ad essi ascrivibili per inadeguato espletamento della vigilanza sugli
allievi ad essi affidati sono direttamente riferibili al Ministero della
Pubblica Istruzione.
Nei confronti dei danneggiati risponde quindi l' amministrazione statale,
sulla quale gravano in via diretta le responsabilità civili derivanti da
azioni giudiziarie promosse da terzi.
Residua tuttavia il diritto di rivalsa dello Stato sugli insegnanti nelle
ipotesi in cui il difetto di vigilanza sia ascrivibile a dolo o colpa grave.
E’ opportuno quindi che, per eventi nei quali gli insegnanti siano esposti a
rischi particolari, questi (o per essi l’ amministrazione scolastica)
provvedano a stipulare una polizza assicurativa personale che, per somme molto
limitate, puo’ proteggere da eventuali azioni di rivalsa.
DZ—GZ