Responsabilita' degli insegnanti alle gite scolastiche

La responsabilità per danni causati dal comportamento degli alunni durante le gite scolastiche e’ una responsabilità extracontrattuale. Ne risponde il Ministero, salvo eventuale rivalsa (sentenza).

La Cassazione (sez. III civile, sentenza n. 9752 del 10/5/2005, ha stabilito che gli insegnanti statali, limitatamente ai casi di “culpa in vigilando” non sono legittimati passivamente verso terzi (non rispondono cioe’ direttamente, ne’ possono essere direttamente chiamati in giudizio) per cui gli eventuali illeciti ad essi ascrivibili per inadeguato espletamento della vigilanza sugli allievi ad essi affidati sono  direttamente riferibili al Ministero della Pubblica  Istruzione.
Nei confronti dei danneggiati risponde quindi l' amministrazione statale, sulla quale gravano in via diretta le responsabilità  civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. 

Residua tuttavia il diritto di rivalsa dello Stato  sugli insegnanti nelle ipotesi in cui il difetto di vigilanza sia ascrivibile a dolo o colpa grave.

E’ opportuno quindi che, per eventi nei quali gli insegnanti siano esposti a rischi particolari, questi (o per essi l’ amministrazione scolastica) provvedano a stipulare una polizza assicurativa personale che, per somme molto limitate, puo’ proteggere da eventuali azioni di rivalsa.

DZ—GZ