La scheda clinica del Medico di Famiglia non e' un atto pubblico, per ora...
La
scheda clinica del Medico di Famiglia: e’ un atto pubblico?
Questo
quesito ha comportato lunghe e appassionate discussioni tra gli operatori del
settore, in quanto tale eventuale classificazione comporterebbe notevoli
obblighi e responsabilita’ per il sanitario: diventerebbe reato la
compilazione ritardata o differita, la modifica, la correzione, l’ omissione
di elementi importanti ecc.
Secondo la nostra fondata
opinione,
gia’ pubblicata dal Bollettino dell’ O.M. di Padova e ormai accettata dai
piu’, i colleghi possono
stare tranquilli: la scheda clinica,
almano per ora, non e’ un
atto pubblico.
Esaminiamo
i vari aspetti della situazione:
-
Differenti fonti legislative:
La
Cartella clinica ospedaliera e’ sancita dal T.U. delle Leggi Sanitarie (Regio
decreto 27 luglio 1934, n.1265) che
ne indica con precisione le caratteristiche obbligatorie, i contenuti, i
requisiti formali e sostanziali.
La
Scheda clinica del MdF e’ invece stabilita in base ad un Contratto nazionale
di categoria (ai sensi dell’art.48 della legge 23 dicembre 1978 numero 833)
che ne da’ descrizioni e disposizioni del tutto differenti: " Scheda
sanitaria individuale ad uso del medico e ad utilità dell'assistito, quale
strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità
assistenziale, consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini
epidemiologiche mirate e a quanto previsto dagli accordi regionali".
-Alcuni
hanno sostenuto la natura di “atto pubblico” in conseguenza del ruolo di
Pubblico Ufficiale” svolto dal Medico Convenzionato. In effetti il medico
convenzionato e' generalmente riconosciuto come P. U.; tuttavia
non e' vero che tutto cio' che fa il P.U. costituisca atto pubblico.
L'articolo
2699 del codice civile definisce atto pubblico il "documento
redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è
formato". La
giurisprudenza ha poi stabilito che costituisce atto pubblico solo cio' che il
P.U. compie utilizzando i suoi "poteri autoritativi o certificativi" a
lui attribuiti dalla Legge al fine di attribuire una “pubblica fede”.
Quindi il MdF e' P.U. quando emette un certificato; lo e' anche (ma non sempre) quando ricetta in quanto la ricetta presenta certi aspetti assimilabili ad un certificato: quando un farmaco, per esempio, e' sottoposto a condizioni particolari (Note AIFA, ecc.) la ricetta contiene implicitamente la certificazione che le condizioni del paziente rientrano in quei parametri; anche la data costituisce elemento certificatorio, tuttavia le normali ricette non sempre sono considerate atti pubblici: molte condanne della Corte dei Conti per ricettazione impropria o falsa non sono state infatti seguite da denuncia penale per falso ideologico, come sarebbe stato obbligatorio nel caso di atto pubblico. E’ bene comunque essere molto prudenti sull’ argomento.
-Alla
luce di quanto detto, dobbiamo considerare che la scheda clinica, come definita
negli Accordi Collettivi, non abbia alcun potere "autoritativo o
certificativo".
Il
potere certificativo puo' invece attuarsi (anche se tale aspetto e’ tuttora
dibattuto) allorche' i contenuti della scheda vengano diffusi o trasmessi
durante l' attivita' medica (es: il medico stila una relazione per il
riconoscimento di invalidita' sulla
base dei dati della cartella, oppure riporta i dati della scheda clinica nella
scheda di accompagnamento al ricovero).
Il
nostro parere negativo e’ coincidente con quello della SIAR (Societa' Italiana
Attivita' Regolatorie (http://www.siar.it/):
"
Un’ultima considerazione riguarda la scheda del medico di medicina generale,
che quest’ultimo è obbligato a tenere e ad aggiornare, in base al recente
accordo collettivo nazionale (DPR n. 270 del 28.7.00 art. 31), con lo scopo sia
di migliorare la continuità assistenziale sia di contribuire ad eventuali
indagini epidemiologiche mirate a quanto previsto dagli accordi regionali.
A
differenza della cartella clinica ospedaliera, questa scheda rappresenta un
documento d’uso personale del medico e non acquisisce il valore di vera e
propria certificazione, salvo che in quelle situazioni che ne prevedono
l’esibizione, come accade in caso di ricovero in ospedale. Infatti in
questa
evenienza è prevista la compilazione della scheda
di accesso in ospedale, che accompagna la richiesta di ricovero e riporta i dati
anamnestici (oltre che i provvedimenti terapeutici eventualmente intrapresi e
gli accertamenti diagnostici effettuati) estratti dalla scheda sanitaria
individuale.
Il
medico convenzionato
diventa in questo caso pubblico ufficiale e i suoi atti acquisiscono le
caratteristiche di atti d’ufficio.".
-
Una considerazione pratica: perche’ la scheda clinica del MdF non viene
accettata dalle Commissioni Pubbliche come atto pubblico probatorio, come
succede alla cartella clinica ospedaliera? Questo perche' non ne e' ritenuta
analoga, e non abilitata come documento fidefacente.
-Uno
degli aspetti piu’ importanti sull’ argomento concerne il destino della
scheda clinica dopo la cessazione di attivita’ del medico. Mentre la cartella
clinica ospedaliera, per la sua natura di atto pubblico, va conservata
illimitatamente, la scheda del Medico di Famiglia, giuridicamente diversa,
puo’ usufruire delle regole molto piu’ semplici stabilite nella legge sulla
Privacy (art. 16) per i documenti contenenti dati sensibili: ne e’ consentita
la distruzione, la conservazione per uso non professionale, o la trasmissione ad
altro professionista che venga a succedere al pensionato.
Le
prospettive future: il recentissimo decreto del Ministero delle Attivita’
Produttive detta una serie di regole che prevedono, per un prossimo futuro, la
trasmissione per via informatica della cartella clinica (o meglio, dei dati
clinici) dei pazienti in un archivio generale mediante il quale sia possibile, a
qualsiasi sanitario, accedere ai dati salienti al dichiarato scopo di
razionalizzare le prescrizioni, evitare duplicati inuliti o altre forma di
spreco.
Questa
trasmissione di dati, costituendo un obbligo di legge, modifichera’ la
condizione giuridica della scheda clinica?
E’
molto probabile che cio’ avvenga, con una serie di oneri collaterali non
indifferenti per il sanitario.
Daniele
Zamperini—Guido
Zamperini