Rispetto delle indicazioni in scheda tecnica anche in
ospedale
Legge n. 296 del 27.12.06, Gazzetta Ufficiale n. 299 del
27.12.06 - Suppl. Ordinario n. 244
Il comma 796, lettera z), delle legge finanziaria 2007
ritorna sulla problematica dell'impiego di un medicinale in difformità da
quanto riportato in scheda tecnica, problematica già affrontata dal legislatore
del 1998.
Questa volta il legislatore si rivolge principalmente, ma
non esclusivamente, al medico dipendente di strutture sanitarie, stabilendo che
la deroga prevista dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 94/98 (1) "non
è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio
sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre
strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione i
commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di
patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica
indicazione al trattamento."
Il provvedimento continua, inoltre: "Il ricorso a tali
terapie è consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive
modificazioni".
Sono previste pure sanzioni e le regioni devono provvedere
"ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende
sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicattivi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della
responsabilità amministrativa per danno erariale."
In altre parole vengono espressamente dichiarate illecite e
sanzionabili certe diffuse abitudini di alcuni Centri Ospedalieri, dove le
terapie off-label diventano consolidata abitudine
(1) In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta
responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso
dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per
un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione
o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996,
n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico
stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere
utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella
indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purchè
tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche
accreditate in campo internazionale.