Schema riepilogativo aggiornato sulla prescrivibilita' di farmaci nel S.S.N (Di Marco Venuti) aggiornato il 24.09.2001
Un farmaco può essere prescritto ad un paziente per una indicazione che può o meno essere contemplata dalla scheda tecnica del farmaco stesso, a seconda delle situazioni e con diverse modalità.
1. Se la scheda tecnica non contempla l'indicazione per la quale il farmaco viene proposto, esso non può essere prescritto a quel paziente a meno che il "medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purchè tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale"; in questo caso il paziente stesso deve essere informato e deve rilasciare il suo consenso informato (legge 94/98, articolo 3, comma 2). In nessun caso il farmaco può essere prescritto a carico del SSN (legge 94/98, articolo 3, comma 4). Unica deroga a questa normativa è quella riguardante i "farmaci innovativi" (legge 648/96, articolo 1, comma 4), la cui prescrizione è comunque riservata a centri specialistici.
2. Se la scheda tecnica contempla l'indicazione
per la quale il farmaco viene proposto, esso è prescrivibile a carico del SSN se farmaco
di fascia A o B (tenendo comunque conto di eventuali "note" CUF limitative) e
prescrivibile su "ricetta personale" se di fascia C (o di fascia A o B con
"nota" CUF che ne impedisca la prescrizione in quel determinato caso in quanto
non rientrante nei parametri).
Unica eccezione a questa regola è la prescrizione, a carico del SSN, di farmaci di fascia
C quando essi vengano prescritti a soggetti titolari di pensione di guerra diretta
vitalizia, con attestazione da parte del medico di base della "comprovata utilità
terapeutica per il paziente" (legge 203/00).
I farmaci prescrivibili a carico del SSN sono soggetti, inoltre, alla possibilità di
multiprescrizione, nel caso vengano prescritti a pazienti titolari di esenzione per
patologia.
I pazienti titolari di esenzione per patologia ai sensi della vecchia normativa (Decreto
Ministero della Sanità 1.2.91e successive integrazioni) hanno diritto alla
multiprescizione dei farmaci espressamente contemplati dall'esenzione per patologia
stessa.
I pazienti titolari di esenzione per patologia ai sensi della nuova normativa (Decreto
Ministero della Sanità 28.5.99) hanno diritto alla multiprescrizione per tutti i farmaci
destinati al trattamento delle patologie per le quali il paziente ha l'esenzione (decreto
legislativo 124/98, articolo 3, comma 9).
Per quanto concerne la multiprescrizione, il decreto-legge n° 347 del 18 settembre 2001
limita la multiprescrizione ad un massimo di tre pezzi per ricetta, e la prescrizione non
può comunque superare i sessanta giorni di terapia.
Un'ulteriore variabile entrerà in vigore dal 1° novembre 2001: da tale data,
infatti, i medicinali non coperti da brevetto saranno rimborsati fino alla concorrenza del
prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile. Il medico, nel
prescrivere questi farmaci, aventi un prezzo superiore al minimo, dovrà valutare se
apporre o meno, sulla prescrizione, adeguata indicazione con la quale impedire al
farmacista di sostituire il farmaco prescritto con un medicinale generico uguale, avente
prezzo più basso. Qualora il medico apponga indicazione di non sostituibilità del
farmaco, oppure, in assenza di questa, quando l'assistito non accetti la sostituzione
proposta dal farmacista, sarà a carico dell'assistito la differenza fra il prezzo più
basso ed il prezzo del farmaco prescritto (decreto-legge n° 347 del 18 settembre 2001).
Indicazione, in scheda tecnica, della patologia per cui il farmaco viene prescritto |
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contemplata (legge 94/98, articolo 3, comma 1) |
non contemplata (legge 94/98, articolo 3, comma 2) |
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prescrivibile a carico del SSN
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non prescrivibile a carico del SSN
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mai prescrivibile a carico del SSN (eccetto farmaci innovativi - legge 648/96,
articolo 1, comma 4) sia se prescritti "su ricettario bianco" o su ricettario SSN: ottenere il consenso informato |
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nei pazienti esenti per patologia è possibile la
multiprescrizione: massimo 3 scatole per ricetta, la prescrizione non può comunque
superare i sessanta giorni di terapia |
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vecchie esenzioni (DMS 1.2.91) | nuove esenzioni (DMS 28.5.99) | ||
i farmaci multiprescrivibili sono individuati dall'esenzione | |||
sono multiprescrivibili tutti i farmaci destinati al trattamento delle patologie per le quali il paziente ha l'esenzione (decreto legislativo 124/98, articolo 3, comma 9) |
Facsimile di consenso informato per la prescrizione di medicinali prodotti industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata
Il sottoscritto sig. .... dichiara di essere stato
dettagliatamente e comprensibilmente informato dal Dott. ........ sulla necessità di
impiego del farmaco .... per una indicazione o una via di somministrazione o una modalità
di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata in scheda tecnica.
Egli è stato anche informato di non poter essere utilmente trattato con altri medicinali
per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di
somministrazione.
Egli è stato anche informato che l'impiego del farmaco proposto è noto e conforme a
lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.
Li, .............
Firma del Medico ..............................................
Firma del Paziente ............................................