IL PROBLEMA (ANCORA IN DIBATTITO) DELLA TASSA SULLE TARGHE

Periodicamente si ripresenta il problema se sia o no ancora in vigore l' imposta sulla pubblicita' applicata alle targhe che medici o altri operatori sanitari espongono preso la sede della loro attivita'.

Benche' ci fossero tutte le premesse utili ad una definitiva conclusione, nel senso di un' abolizione di tale imposta, viene segnalato da piu' parti come alcuni Comuni, con una motivazione o un' altra, esigano ancora il pagamento della tassa.

E' utile, quindi, presentare una panoramica generale della normativa riguardante il problema, in modo da poterne trarre utili indirizzi di comportamento.

Occorre intanto operare una distinzione tra le norme che riguardano il medico convenzionato con il SSN rispetto a quanto attenga invece al libero-professionista "puro".

 

Per il Medico Convenzionato: La prima normativa importante e' il D.Lgs del 15/11/93 nr. 507. Questo, al capo I art. 1 esenta dall' imposta : " le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie".

Tale norma riguarda specificatamente il Medico Convenzionato in quanto e' tenuto ad esporre al pubblico, in base alle norme della Convenzione, un cartello con l' orario dello studio.

Lo stesso Decreto, all' art. 17, lettera 1 precisava ulteriormente che per targhe con superficie non superiore al mezzo metro quadrato che rechino solo il nominativo del medico e l'orario, non fosse dovuto nessun tributo.

Tale norma veniva poi ulteriormente precisata dalla Risoluzione 125 del 20/05/97 del Ministero delle Finanze (http://www.finanze.it ).

Da tutto cio' e' derivata, pacificamente, l' esenzione dalla tassa per i medici che rispettassero questi limiti.

Ma per i medici non-convenzionati, e per quelli che, pur convenzionati, aggiungessero nella targa ulteriori informazioni che esulassero da quanto concesso, entrava in vigore un diverso articolo dello stesso decreto Legislativo del 1997, il quale stabiliva in modo generalizzato che per targhe con superficie inferiore a 300 cm 2 non e' dovuto nessun tributo ( D.Lgs. 507/93, art. 7, comma 2).

La questione poi sembrava definitivamente risolta in seguito alla pubblicazione delle Legge Finanziaria 2002 , in quanto veniva stabilito testualmente (art. 17, comma 1 bis, Legge 28.12.01, n. 448): "L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede
ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati
".


Questa dizione sembrava in effetti sgombrare il terreno da ogni problema interpretativo a proposito delle tipologie e dei contenuti delle targhe; molti Comuni pero' hanno disatteso tale norma, con varie motivazioni. In alcuni casi si e' operata una sottile distinzione tra "targhe" e "insegne", sostenendosi che le targhe per l' esercizio professionale fossero cosa diversa dalle insegne di cui parla la legge, e che quindi non rientrassero sotto tale ambito. In altri casi si e' sostenuto che i medici non rientrassero nell' esenzione in quanto non "produttori di beni o servizi".

Tali interpretazioni appaiono pero' erronee, sotto diversi aspetti:

I medici sono "produttori di beni e servizi"?

Esaminando la posizione dei professionisti medici (esclusa qualche categoria dipendente) si osserva come, dal punto di vista fiscale, essi vengano inclusi proprio tra i produttori di beni e servizi, con obbligo di aprire una partita IVA.

L’imposta sul Valore Aggiunto ( IVA) viene disciplinata nel nostro ordinamento giuridico dal D.P.R. 633/72 che, all’art. 1 la definisce come un’imposta generale che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato durante l’esercizio di impresa o di arti e professioni.

Per la sua applicabilità devono essere soddisfatti 3 requisiti che sono:

  1. requisito soggettivo: le cessioni o le prestazioni devono essere effettuate da soggetti nell’esercizio dell’attività;
  2. requisito oggettivo: le operazioni devono consistere in cessioni di beni o prestazioni di servizi;
  3. requisito della territorialità: le cessioni dei beni o le prestazioni dei servizi devono essere effettuate all’interno dello Stato Italiano.

(http://www.buildlab.com/particle.php?ar=111).

Il medico che sia titolare di Partita IVA rientra quindi, per ammissione stessa dello Stato, nella categoria in discussione.

Vogliamo specificare come sia ininfluente il fatto che, nella pratica, il medico ( pur titolare, come abbiamo detto, di P.IVA) non includa il pagamento di tale imposta nelle sue parcelle. Infatti le legge prevede espressamente che alcune tipologie di prestazioni (tra cui quelle destinate alla tutela della salute) vengano esonerate dall' imposta, pur rimanendo, in linea di principio, ad essa soggette. Nel caso di "prestazioni esenti da IVA", l' esenzione opera verso la prestazione, e non verso il prestatore d' opera.

In altre parole si puo' affermare, percio', che il medico rimane soggetto ad IVA benche' le sue prestazioni siano esentate dal pagamento dell' imposta.

Da tutto cio' ne deriva che l' obiezione in merito, avanzata da alcuni Comuni, non sia valida, e il medico rientri invece a buon diritto nelle categorie esentate dal pagamento dell' imposta sulle insegne.

Malgrado tutto cio', la situazione rimaneva nell' ambito dell' incertezza. Sono state emesse ulteriori normative in proposito (Legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del d. l. 22 febbraio 2002, n. 13).

Particolare importanza assume la Circolare Ministeriale n 3 DPF del 3-5-02, Prot. 14725 /2002/DPF/UFF, (che illustra e chiarisce i termini delle leggi indicate sopra), inviata ai Comuni , all'ANCI e p.c. all'Agenzia delle Entrate.

Essa chiarisce definitivamente e inequivocabilmente i termini della questione, e recita ......".e' altresi' opportuno sottolineare a titolo meramente esemplificativo che devono essere ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione ...(omissis)....i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici , avvocati , commercialisti , architetti , ingegneri , ecc.) che possono rientrare nella definizione di cui al citato art 47 DPR 495 del 1992 in quanto assolvono al compito di individuare la sede ove si svolge un'attivita' economica .......".

Vengono pure specificati, nella stessa Circolare n. 3, i limiti del potere autonomo del Comune, in quanto viene precisato che le disposizioni in materia " trovano applicazione sin dall’anno di imposta 2002, indipendentemente, quindi, dalla circostanza che i comuni, nell’esercizio della loro potestà regolamentare, abbiano disciplinato diversamente il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446".

Inoltre, "… poiché è la legge che definisce le fattispecie da assoggettare al canone - vale a dire ad una prestazione patrimoniale imposta - e quindi i soggetti che sono esclusi dal pagamento dello stesso, dette disposizioni devono intendersi sostitutive di quelle deliberate dal comune con proprio regolamento entro il termine fissato al 31 marzo 2002".

Come viene poi sottolineato, non esistono veri motivi per cui i Comuni dovrebbero opporsi alla concessione di tali esenzioni di imposte, in quanto non ne deriverebbe loro alcun nocumento economico, in quanto la legge prevede anche che il minore introito da essi percepito venga ad essere interamente ripianato dallo Stato.

Un atteggiamento di diniego da parte dei Comuni viene ad assumere quindi un aspetto esclusivamente "punitivo" verso alcune categorie professionali, senza vere motivazioni pratiche.

In conclusione, quindi, a parte qualche caso particolare in cui possano rientrare normative differenti (vincoli paesaggistici, ambientali o simili) la pretesa da parte dei Comuni di continuare a percepire l' imposta sulle targhe professionali dei medici appare in contrasto con le norme in vigore, e quindi illegittima e passibile di fondata opposizione.

Daniele Zamperini 2003 (pubblicato su www.edott.it )