PROCEDURE PIU' SNELLE PER LA SCELTA TEMPORANEA DEL MEDICO FUORI SEDE DI RESIDENZA

La temporanea scelta del medico ha costituito un problema notevolmente sentito per i medici di famiglia, in quanto le norme in proposito sono state spesso difformemente interpretate e applicate nei diversi ambiti regionali.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833 riconosceva gia' (4^ comma art. 19) il diritto degli utenti, nei casi di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, di accedere ai servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale.

Tali diritti erano poi codificati, in maniera che si sforzava di essere univoca, nelle Convenzioni dei Medici di Famiglia (art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270).

Molte Regioni, pero', applicavano la normativa in maniera non uniforme, riservando generalmente l' iscrizione temporanea ai soggetti fuori residenza solo in casi particolari e ristretti. La maggioranza degli assistiti, in tali casi, era assimilata ai "villeggianti" e obbligati a corrispondere un onorario convenzionale ai medici di base, con successivo aleatorio rimborso.

Questa rigida interpretazione restrittiva poteva essere motivata, in alcuni casi, da interessi economici in quanto le Regioni potevano lucrare una parte delle quote capitarie destinate all' assistenza di tali soggetti, temporaneamente privi di copertura.

L' ACCORDO 8 maggio 2003 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (GU n. 121 del 27-5-2003) ha precisato alcuni principi:

Considerata l'evoluzione del quadro normativo in materia di iscrizione negli elenchi anagrafici della popolazione residente, le mutate condizioni di vita e di lavoro della popolazione, caratterizzate da un'accentuata mobilita' sul territorio nazionale, e l'avvenuto consolidamento delle procedure di compensazione della mobilita' sanitaria interregionale, e ritenuto opportuno condividere modalita' uniformi di iscrizione temporanea degli aventi diritto negli elenchi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che garantiscano con la necessaria flessibilita' il rispetto del principio dalla legge 833; ritenuto che l'iscrizione temporanea nell' elenco degli assistiti di un'azienda sanitaria locale da' diritto a ricevere tutte le prestazioni incluse nei livelli uniformi di assistenza, fermo restando l'obbligo dei cittadini di effettuare l'iscrizione anagrafica nel comune ove abitualmente risiedono, con le eccezioni previste dalla legge, le aziende unita' sanitarie locali provvedono all'iscrizione temporanea, in apposito elenco, dei cittadini non iscritti negli elenchi anagrafici del/dei comune/i incluso/i nel proprio territorio, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, per motivi attinenti all'attivita' di lavoro, per motivi di studio o per motivi di salute. L'iscrizione ha scadenza annuale ed e' rinnovabile.

Requisiti essenziali quindi sono:

Chiunque possa documentare il fatto, ad esempio, di svolgere un' attivita' lavorativa o di studio di qualsiasi genere, (ad es., studenti fuori sede), puo' chiedere l' iscrizione temporanea.

La disciplina di tale diritto resta alle Regioni prevedendo, in ogni caso, che l'azienda Usl che riceve la richiesta provvede all'iscrizione temporanea solo previo accertamento dell' avvenuta cancellazione dell'assistito dagli elenchi dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta dell'azienda Usl di residenza.

Questo aspetto burocratico puo' comportare lungaggini burocratiche o impedimenti; sarebbe quindi opportuno che gli interessati provvedano prima alla cancellazione dagli elenchi della sede di residenza, presentandone documentazione contestualmente alla domanda di nuova iscrizione.

Daniele Zamperini